Nel marzo 2021, come noto, l’Ufficio di presidenza del Tribunale di Milano ha divulgato l’edizione aggiornata delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Si tratta di un intervento importante che ha avuto, quale scopo principale, quello di adeguarsi alle più recenti indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza 12408/2011), con precipuo riferimento alla necessità di procedere ad un’autonoma valutazione del danno morale da sofferenza.
È noto che, proprio la Cassazione, da ormai dodici anni, considera le tabelle milanesi un punto di riferimento sollecitando direttamente e/o indirettamente ciascun ufficio giudiziario in ordine all'utilizzo delle stesse.
E ciò in forza del fatto che, a parere della Suprema Corte, quelle tabelle garantiscono una migliore uniformità di trattamento nella valutazione equitativa del danno, senza rinunciare a quella flessibilità indispensabile ad addivenire, se del caso, ad una corretta personalizzazione del risarcimento.
Come anticipato, se da un lato le Tabelle Milanesi hanno continuato a rappresentare un riferimento fondamentale per i magistrati di merito e per tutti gli operatori del settore, il metodo tabellare sul quale le stesse si fondano, si è scontrato, a far data dal 2018, con alcune censure sollevate dalla giurisprudenza apicale, che ha contestato le modalità di costruzione del valore del punto variabile, con specifico riferimento al danno da sofferenza morale.
Sofferenza che, nell'edizione del 2018 così come nelle precedenti, veniva riconosciuta e liquidata in via automatica attraverso un aumento percentuale della componente di danno biologico.
Infatti, il punto di danno biologico veniva aumentato di una percentuale espressamente indicata (e progressiva sino al limite del 50%) dando luogo al punto variabile di danno non patrimoniale, unitariamente e complessivamente quantificato.
Orbene, quel valore complessivo, nell’applicazione pratica, veniva assunto, de plano e senza alcuna graduazione, quale base di calcolo. Così, ad esempio, un danno del 25% veniva quantificato, nella prassi, prendendo sempre quale parametro di calcolo il valore aumentato del punto di danno non patrimoniale (pari a euro 5275,61) in luogo del punto base biologico (pari a euro 3741,57).
Tale modalità applicativa indistinta e generalizzata, è stata contestata dalla Cassazione la quale ha affermato la necessità di risarcire il danno non patrimoniale non in modo unitario ma previa separata e adeguata verifica della sussistenza e consistenza delle singole poste che lo compongono (biologico e morale da sofferenza).
Per tale motivo, nell'edizione del 2021 l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha inteso superare quelle critiche, senza rinnegare la bontà del suo metodo e senza stravolgere i valori monetari precedentemente espressi.
Ecco pertanto che, nella sua attuale riformulazione, la tabella viene aggiornata con quello che, la stessa relazione illustrativa definisce un semplice ritocco grafico a mezzo del quale vengono distintamente indicati gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rendendone più immediata l’identificazione e richiamando l’interprete alla necessità di valutarne separatamente consistenza e sussistenza.
Sembrerebbe prtanto potersi sostenere che la nuova tabella, al fine di adeguarsi alle indicazioni ed alle critiche avanzate dalla Suprema Corte, sia diventata uno strumento per una più efficiente identificazione dei diversi parametri che compongono il danno non patrimoniale alla persona, pur unitariamente inteso.
Ma si è trattato veramente di un mero "ritocco grafico"?
In verità, il ritocco grafico di cui parla l’Osservatorio milanese è destinato a incidere, più di quanto non si creda, sulla prassi liquidativa, sia nella fase stragiudiziale che in quella contenziosa.
La voce di danno che, in costanza di vigenza delle precedenti tabelle, sfuggiva a qualsiasi indagine probatoria e veniva sostanzialmente liquidata in automatico come danno non patrimoniale comprensivo della quota aumentata di danno relativa alla sofferenza, oggi dovrà formare oggetto di precisa allegazione e dimostrazione, ancorchè presuntiva.
Per questa ragione l’Osservatorio ha proposto ed elaborato un nuovo quesito da sottoporre al medico legale affinchè lo stesso eventualmente ausiliato da uno psicologo, oltre ad accertare la percentuale di danno biologico-dinamico relazionale, sia messo nelle condizioni di valorizzare la sofferenza correlata alla menomazione, descrivendola facendo ricorso ad una “aggettivazione in scala crescente di intensità” (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) tale da consentirne al giudice un miglior apprezzamento equitativo.
E' d'uopo altresì rilevare che la nuova formulazione tabellare riferisce tale incremento al “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in percentuale su danno biologico”. Ergo, nel caso in cui il danno morale risultasse in concreto, inferiore o superiore alla media, il giudice potrebbe applicare quell’aumento in modo parziale o, nel caso, aumentarlo ulteriormente, secondo il suo prudente apprezzamento.
Tale ampia dicrezionalità valutativa, ha nella prassi applicativa degli ultimi due anni di frequente complicato, rispetto al passato, le transazioni tra le parti, avendo spesso originato disaccordi proprio su quella posta di danno, la sofferenza, che risulta più difficilmente verificabile e comprovabile.
In definitiva, oggi più che mai ci troviamo di fronte alla necessità di procedere alla elaborazione di una tabella unica di valutazione delle lesioni di grave entità sulla falsariga di quella prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni per i sinistri della Rc auto e della responsabilità sanitaria. E' indubbio, infatti che tale schema dia maggiori ancoraggi e riferimenti quanto al danno morale prevedendo unicamente tre livelli livelli crescenti di liquidazione, a seconda dell’intensità della sofferenza. Le modalità liquidative di cui all’art. 138 tendono infatti a restituire risultati più stabili e più facilmente prevedibili in quanto sottratti il più possibile al potere di integrazione equitativa del giudice.
Avv. Andrea Galiffa
Nel marzo 2021, come noto, l’Ufficio di presidenza del Tribunale di Milano ha divulgato l’edizione aggiornata delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Si tratta di un intervento importante che ha avuto, quale scopo principale, quello di adeguarsi alle più recenti indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza 12408/2011), con precipuo riferimento alla necessità di procedere ad un’autonoma valutazione del danno morale da sofferenza.
È noto che, proprio la Cassazione, da ormai dodici anni, considera le tabelle milanesi un punto di riferimento sollecitando direttamente e/o indirettamente ciascun ufficio giudiziario in ordine all'utilizzo delle stesse.
E ciò in forza del fatto che, a parere della Suprema Corte, quelle tabelle garantiscono una migliore uniformità di trattamento nella valutazione equitativa del danno, senza rinunciare a quella flessibilità indispensabile ad addivenire, se del caso, ad una corretta personalizzazione del risarcimento.
Come anticipato, se da un lato le Tabelle Milanesi hanno continuato a rappresentare un riferimento fondamentale per i magistrati di merito e per tutti gli operatori del settore, il metodo tabellare sul quale le stesse si fondano, si è scontrato, a far data dal 2018, con alcune censure sollevate dalla giurisprudenza apicale, che ha contestato le modalità di costruzione del valore del punto variabile, con specifico riferimento al danno da sofferenza morale.
Sofferenza che, nell'edizione del 2018 così come nelle precedenti, veniva riconosciuta e liquidata in via automatica attraverso un aumento percentuale della componente di danno biologico.
Infatti, il punto di danno biologico veniva aumentato di una percentuale espressamente indicata (e progressiva sino al limite del 50%) dando luogo al punto variabile di danno non patrimoniale, unitariamente e complessivamente quantificato.
Orbene, quel valore complessivo, nell’applicazione pratica, veniva assunto, de plano e senza alcuna graduazione, quale base di calcolo. Così, ad esempio, un danno del 25% veniva quantificato, nella prassi, prendendo sempre quale parametro di calcolo il valore aumentato del punto di danno non patrimoniale (pari a euro 5275,61) in luogo del punto base biologico (pari a euro 3741,57).
Tale modalità applicativa indistinta e generalizzata, è stata contestata dalla Cassazione la quale ha affermato la necessità di risarcire il danno non patrimoniale non in modo unitario ma previa separata e adeguata verifica della sussistenza e consistenza delle singole poste che lo compongono (biologico e morale da sofferenza).
Per tale motivo, nell'edizione del 2021 l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha inteso superare quelle critiche, senza rinnegare la bontà del suo metodo e senza stravolgere i valori monetari precedentemente espressi.
Ecco pertanto che, nella sua attuale riformulazione, la tabella viene aggiornata con quello che, la stessa relazione illustrativa definisce un semplice ritocco grafico a mezzo del quale vengono distintamente indicati gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rendendone più immediata l’identificazione e richiamando l’interprete alla necessità di valutarne separatamente consistenza e sussistenza.
Sembrerebbe prtanto potersi sostenere che la nuova tabella, al fine di adeguarsi alle indicazioni ed alle critiche avanzate dalla Suprema Corte, sia diventata uno strumento per una più efficiente identificazione dei diversi parametri che compongono il danno non patrimoniale alla persona, pur unitariamente inteso.
Ma si è trattato veramente di un mero "ritocco grafico"?
In verità, il ritocco grafico di cui parla l’Osservatorio milanese è destinato a incidere, più di quanto non si creda, sulla prassi liquidativa, sia nella fase stragiudiziale che in quella contenziosa.
La voce di danno che, in costanza di vigenza delle precedenti tabelle, sfuggiva a qualsiasi indagine probatoria e veniva sostanzialmente liquidata in automatico come danno non patrimoniale comprensivo della quota aumentata di danno relativa alla sofferenza, oggi dovrà formare oggetto di precisa allegazione e dimostrazione, ancorchè presuntiva.
Per questa ragione l’Osservatorio ha proposto ed elaborato un nuovo quesito da sottoporre al medico legale affinchè lo stesso eventualmente ausiliato da uno psicologo, oltre ad accertare la percentuale di danno biologico-dinamico relazionale, sia messo nelle condizioni di valorizzare la sofferenza correlata alla menomazione, descrivendola facendo ricorso ad una “aggettivazione in scala crescente di intensità” (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima) tale da consentirne al giudice un miglior apprezzamento equitativo.
E' d'uopo altresì rilevare che la nuova formulazione tabellare riferisce tale incremento al “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in percentuale su danno biologico”. Ergo, nel caso in cui il danno morale risultasse in concreto, inferiore o superiore alla media, il giudice potrebbe applicare quell’aumento in modo parziale o, nel caso, aumentarlo ulteriormente, secondo il suo prudente apprezzamento.
Tale ampia dicrezionalità valutativa, ha nella prassi applicativa degli ultimi due anni di frequente complicato, rispetto al passato, le transazioni tra le parti, avendo spesso originato disaccordi proprio su quella posta di danno, la sofferenza, che risulta più difficilmente verificabile e comprovabile.
In definitiva, oggi più che mai ci troviamo di fronte alla necessità di procedere alla elaborazione di una tabella unica di valutazione delle lesioni di grave entità sulla falsariga di quella prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni per i sinistri della Rc auto e della responsabilità sanitaria. E' indubbio, infatti che tale schema dia maggiori ancoraggi e riferimenti quanto al danno morale prevedendo unicamente tre livelli livelli crescenti di liquidazione, a seconda dell’intensità della sofferenza. Le modalità liquidative di cui all’art. 138 tendono infatti a restituire risultati più stabili e più facilmente prevedibili in quanto sottratti il più possibile al potere di integrazione equitativa del giudice.
Avv. Andrea Galiffa