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SUL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ E AFFIDO CONDIVISO

Il principio della bigenitorialità, introdotto nel nostro ordinamento con la L. n. 54 del 2006, è inteso come il diritto per la prole di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi […]”.

Esso garantisce l’effettività del diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori per una loro armoniosa crescita quando viene a mancare l’unità familiare; quindi, il nostro ordinamento, in caso di separazione, predilige l’affido condiviso della prole.

Come meglio descritto nella sentenza della cassazione civile n. 18817 del 2015, il diritto alla bigenitorialità viene inteso come la presenza costante di entrambi i genitori nella vita dei loro figli minori, presenza che deve essere tale da garantire alla prole una stabile e solida relazione affettiva con entrambi i genitori per una loro sana ed equilibrata crescita psicofisica.

Viepiù. Rilevante, sul tema, una recente pronuncia della Suprema Corte che ha evidenziato un principio ormai cristallizzato, ovvero “dell’interesse superiore del minore che va assicurato attraverso il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.” (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 28723/2020; Cass. Civ. Sent. n. 9764/2019; Cass. Civ. Sent. n. 18817/2005).

La bigenitorialità deve essere intesa come diritto del minore, prima che dei genitori. È necessario quindi di un bilanciamento dei diritti, nella quale l’interesse del minore è preminente, e i diritti che con esso collidono possono essere recessivi.

Genitori che, devono cooperare e accordarsi sulle scelte più importanti che riguardano la vita dei loro figli quali assistenza, educazione ed istruzione.

I genitori devono orientare le proprie scelte e decisioni verso l’interesse morale e materiale esclusivo dei figli minori.

Tuttavia, spesso accade che uno dei genitori attua un comportamento ostruzionistico – come nell’ipotesi venga impedito ad uno dei genitori di frequentare i figli – ovvero un comportamento non teso al coinvolgimento dell’altro/a nelle scelte rilevanti circa la vita del figlio, bensì, alla sua esclusione.

Cosa fare in questi casi?

Anzitutto, prendere tutte le decisioni nell’unico ed esclusivo interesse della prole, già colpiti, purtroppo, dalla disgregazione dell’unione familiare, mettendo da parte orgogli e ferite dando unicamente priorità al superiore interesse ad una sena ed equilibrata crescita degli stessi; quindi, affidatevi alla consulenza e all’assistenza di un legale o di un professionista che saprà indirizzarvi verso la soluzione migliore.

Sul tema, la Cass. civ. n. 13217/2021 evidenzia che, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro, tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della c.d. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

Fondamentale, quindi, è la capacità e volontà dei genitori di preservare la continuità delle relazioni parentali, a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità e alla sua crescita equilibrata e serena; poiché, il diritto alla bigenitorialità della prole non risulta definitivamente compromesso ed è recuperabile con interventi sui genitori (miglioramenti delle competenze genitoriali).

Inoltre, l’interesse migliore per i figli, è di mantenere i contatti con entrambi i genitori, evitando un serio rischio di compromissione del loro rapporto con gli stessi e ricadute negative sulla loro serenità emotiva.

Occorre, a parere di chi scrive, scongiurare il rischio di troncare la relazione familiare tra la prole ed i genitori.

Si rammenta, altresì, l’orientamento a livello europeo della Corte Edu. Questa, chiamata a pronunciarsi sul rispetto del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, ha riconosciuto ai Giudici nazionali ampia libertà in materia di affidamento dei figli minori, ma ha precisato che “è necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ossia quelle apportate al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Ciò al fine di “scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori”.

Tutto quanto predetto, infine, trova conferma in una pronuncia della Consulta, Sent., 29 maggio 2020 n. 102, che nel valutare il rapporto genitori e figli attribuisce «risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori».

Perciò, occorre tutelare e salvaguardare al meglio, il diritto fondamentale della prole, consistente nella “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.

Dott. Edoardo Manucci