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Installazione dell’ascensore nel condominio – presenza di una persona con disabilità

Innanzitutto si premette che, in punto di abbattimento delle barriere architettoniche, l’art. 2 della legge n.13/1989 stabiliva quanto segue: “le deliberazioni condominiali che riguardano le innovazioni da eseguire negli edifici privati allo scopo di eliminare le barriere architettoniche sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del del codice civile sono valide se approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 del del codice civile, vale a dire in prima convocazione i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio, quindi sono valide le delibere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; nel caso di seconda convocazione (il giorno successivo della prima e non oltre dieci giorni) la delibera è valida se riporta i voti di un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Successivamente il quorum è stato alzato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5: “Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono inseriti i seguenti: «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (…)”. Il legislatore, con la riforma del condominio, ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

La Suprema Corte ha affrontato più volte il tema in cui, pur non sussistendo il quorum deliberativo necessario per l'installazione dell'ascensore, ha inteso tutelare il diritto alla mobilità del disabile.

Con la sentenza n. 2156/2012, la Cassazione ha statuito che nel caso in cui un condomino disabile si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, mancando un ascensore, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causa la restrizione della scala. Tale installazione dovrà essere consentita dagli altri condomini anche qualora dovesse concretizzarsi per costoro un disagio nell'uso di questa parte comune.

Con la sentenza n. 14096/2012, la Cassazione ha stabilito che l’installazione dell’ascensore in un condominio, essendo un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche quale mezzo necessario per garantire l’abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili; nella fattispecie si trattava di installare un ascensore esterno che avrebbe occupato una parte del cortile, venendo a trovarsi ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge rispetto alle finestre di alcuni appartamenti.

Il Condominio può anche optare di far installare la poltroncina servoscala: una volta installata la poltroncina, la stessa non potrà più essere rimossa, in quanto il diritto alla mobilità del disabile (sebbene si tratti di un diritto a sue spese … ) prevale sul diritto degli altri condomini all'utilizzo dello spazio e dei beni condominiali.

In merito all'istallazione dell'ascensore (e non della poltroncina servoscala), esistono anche pronunce della cassazione di senso contrario rispetto a quelle innanzi citate. Infatti, secondo parte della giurisprudenza non è possibile installare un ascensore per un condomino disabile se questo va a precludere il godimento del bene comune, ad esempio un pianerottolo, anche da parte di un solo condomino.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza 21339 emessa nel 2017, quando la suprema Corte ha deciso di rigettare il ricorso di un intero condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Torino favorevole ad una condomina alla quale sarebbe stato impedito l’uso del pianerottolo proprio a seguito dell’installazione di un impianto destinato ai portatori di handicap. Va specificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, l’adozione dell’impianto in una delle aree comuni era stato deliberato dall’assemblea condominiale, con la sola opposizione della condomina che aveva sollevato eccezione, sulla base dell’impossibilità dell’originario godimento del pianerottolo occupato dall’impianto. La Cassazione ha in questo caso stabilito che questo originario godimento sarebbe in pratica stato sostituito da un diritto di diverso contenuto, il quale sarebbe stato necessariamente condizionato alla disponibilità ed al  funzionamento dell’ascensore stesso, decidendo infine di dare ragione alla condomina. Se è vero che l’ascensore costituiva una innovazione (la cui installazione è appunto agevolata dalla legge), la normativa vigente prevede anche l’esclusione dal novero di quelle installazioni tali da rendere inservibile il bene comune all’uso e al godimento anche di un solo condomino. Il riferimento è all’art. 1120, comma 2, c.c., il quale prescrive che non si possano applicare innovazioni in grado di rendere inservibili all’uso e al godimento delle parti comuni dell’edificio anche ad un solo condomino, in quanto una eventualità di questo genere ne comporterebbe una sensibile menomazione dell’utilità. Nel caso descritto la ratio della sentenza ha inteso proteggere la donna dagli effetti di una decisione condominiale che andava a ledere, almeno in parte, i suoi diritti. Diritti che invece non possono essere allargati all’estetica di un edificio, come chiarito da altre sentenze della stessa Cassazione di fronte all’opposizione mossa da assemblee condominiali in merito all’installazione di impianti esterni destinati a servire disabili. In questo caso, infatti, viene a prevalere il diritto del disabile a potersi muovere con una certa libertà, senza dover sottostare agli impedimenti di carattere logistico i quali andrebbero infine a imporne la reclusione all’interno della propria abitazione.

In un recente caso deciso con sentenza dal tribunale di Vicenza (sentenza n. 1370 del 01/07/20219) un condomino, proprietario di uno studio professionale, si era opposto alla realizzazione di un piccolo ascensore unipersonale per un disabile in carrozzella, lamentando la riduzione di visibilità del portone d’ingresso. Il giudice ha respinto questa tesi ed ha rilevato che questo piccolo disagio, o «sacrificio», non è paragonabile alla fruibilità dell’appartamento del portatore di handicap, che ha un diritto tutelato all’accesso alla sua abitazione attraverso l’ascensore «senza vincoli o impedimenti indotti dalle barriere architettoniche»

Avv. Alfredo Bonanni