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Impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e condominio.

Installazione, su parte comune, di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare.

In riferimento all'oggetto, si segnala una recente ordinanza (n. 1337) emessa in data 17 gennaio 2023 dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte secondo la quale l'installazione su una parte comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della delibera assembleare. In sostanza  il singolo proprietario ben può installare sulle parti comuni dell’edificio i pannelli a servizio del suo immobile senza l’autorizzazione dell’assemblea, a patto che:

- l’intervento non renda necessaria la modifica della superficie;

- l'impianto garantisca la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato.

Da ciò consegue che il parere contrario espresso dall’assemblea, dunque, non può generare alcun pregiudizio concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle fonti rinnovabili, il quale non ha interesse a impugnare la delibera ex articolo 1137 Cc.

Inammissibilità impugnazione delibera.

Ecco che, pertanto, è inammissibile l'impugnazione della relativa delibera assembleare da parte del singolo condomino non avendo questi, alla base, alcun interesse ad agire. E ciò perché la delibera dell’assemblea che esprime «voto contrario» ha una valenza soltanto consultiva e non decisoria, se non risulta addirittura superflua, ciò quando dal progetto del singolo condomino che ha interesse ad installare, ad esempio, pannelli fotovoltaici, non emerge alcuna necessità di modificare le parti comuni. In caso contrario, in base all’articolo 1122 bis Cc, l’interessato comunica le modalità di esecuzione degli interventi all’amministratore e l’assemblea può prescrivere soluzioni alternative per la realizzazione dell’impianto oppure imporre cautele a tutela della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio; il tutto con il quorum ex articolo 1136 quinto comma Cc, cioè con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio. Insomma: la necessità di modifiche alle parti comuni è la condizione normativa affinché vengano in rilievo attribuzioni dell’assemblea sugli impianti fotovoltaici. Il fatto che l’assemblea esprima parere contrario significa soltanto che anche gli altri condomini hanno l’interesse e concrete pretese a utilizzare il bene comune, così come l’interessato. E d’altronde la delibera, come atto negoziale, è interpretata dai giudici nel senso che il condomino non si è opposto alla realizzazione dell’impianto, ciò che sarebbe stato contrario alla legge.

Articolo 1122 bis codice civile

Il tutto parte dalla lettura dell'articolo 1122 bis cc a mente del quale:

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.”

Quindi ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio e l’assemblea non può negare il permesso a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Anche il Tar Lazio ha ribadito questo principio in accoglimento di un ricorso di un privato contro la revoca degli incentivi disposta nel 2014 dal Gse, riguardo a un impianto FV a Cuneo, in quanto, secondo il Gestore “il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale”. Nell’accogliere il ricorso, i giudici citano appunto l’articolo 1122 bis c.c. aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220. Questo, si legge nella sentenza consente espressamente ad ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”. L’assemblea, prosegue il Tar, non può negare il permesso ad installare un impianto Fer a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.

Più semplice è installare un impianto di proprietà del condominio: in questo caso la norma di riferimento del codice civile è l’art. 1120, che è dedicato alle innovazioni tra le quali sono comprese anche quelle “per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio“.

La proposta per l’impianto fotovoltaico per il condominio può essere avanzata anche da un solo condomino. In questo caso l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta del singolo che deve avere cura di indicare in essa anche le modalità con le quali le opere devono essere realizzate. La delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

In questo caso i condomini contrari non devono sostenere la spesa, ma non possono beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni, cioè del risparmio in bolletta e degli eventuali incentivi. I costi saranno quindi ripartiti tra coloro che hanno dato il consenso all’installazione dell’impianto, e questi potranno usufruire anche delle detrazioni fiscali.

Avv. Alfredo Bonanni