Sono frequenti i casi in cui uno dei coniugi chieda la modifica dei provvedimenti di separazione ex art 710 cpc. Prima di esaminare i casi in cui sia legittimo ricorrere a detto strumento processuale, analizziamo il dettato della norma. L'articolo 710 cpc recita testualmente “Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.
Ciò premesso, si evidenzia che è' possibile adire il Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione quando vi sono situazioni modificative in peius rispetto a quelle esistenti all'epoca della separazione. In sostanza è necessario ed imprescindibile che vi sia il sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dell'omologa di separazione; tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di "giustificati motivi".
Come ha precisato la Corte d'Appello Roma, Sez. Persona e famiglia, con il Decreto del 01.03.2016 che nel procedimento ex art. 710 c.p.c. “non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale”. Il caso esaminato dalla Corte di Appello è il seguente: D.D. ha presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione consensuale omologata in data 18.08 - 02.09.2011, in forza delle quali, il signor M.G. era tenuto a corrispondere mensilmente la somma di Euro 650,00 oltre 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie M. e T., chiedendo che fosse posto a carico del marito un assegno pari ad Euro 800,00 mensili, quale contributo al mantenimento delle figlie ed un assegno pari ad Euro 500,00 per il proprio mantenimento.
A sostegno delle proprie difese adduceva di essere disoccupata; di aver, successivamente alla separazione, lasciato la casa nella quale viveva in Via ****** e di essersi trasferita, unitamente alle figlie, in ******, a casa del compagno non potendo più pagare il canone locativo pari ad Euro 725,00, Aggiungeva, inoltre, che il padre aveva diradato le visite con le figlie. Il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna della D. alle spese di lite, in favore del M., liquidate in Euro 2,000,00 oltre accessori di legge.
D.D. ha proposto reclamo avverso il decreto testé citato, deducendo che il Tribunale non ha correttamente valutato l'avvenuto mutamento delle condizioni economiche della reclamante, in peius, e dell'odierno reclamato in melius; che non sono state valutate le richieste di modifica delle condizioni di separazione in merito alla visita del padre alle figlie.
M.G. ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del reclam.
La Corte ha rigettato il reclamo con le seguenti motivazioni: si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza di separazione giudiziale ovvero con il decreto di omologazione è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti; tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 L. n. 898/70 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di "giustificati motivi".
La legge, in particolare, non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di revisio prioris instantiae e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio. In conclusione, nel procedimento ex art. 710 c.p.c. non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Giova, altresì, premettere che la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e, a tal fine, necessita di considerazione anche l'evoluzione delle condizioni economiche delle partì nel corso del giudizio.
Né la dichiarazione circa il suo stato disoccupazionale, così come già dichiarato all'epoca della separazione, rappresenta situazione apprezzabile ai fini della modifica ex art. 710 c.p.c.
E' da rigettare, pertanto, la richiesta della reclamante di un assegno di mantenimento di Euro 500,00 a carico del M. stante l'assenza dei presupposti per la concessione dello stesso, non sussistendo situazioni modificative in peius che giustifichino una modifica delle condizioni di separazione.
Con riferimento al reddito del M., si condividono le conclusioni cui è giunto il Tribunale considerato che non si rinvengono giustificazioni all'istanza di modifica proposta poiché l'onere posto a carico del padre in favore delle figlie, di Euro 650,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, appare già commisurato alla sua capacità reddituale “La Corte rileva che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della reclamante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. PQM La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da D.D. nei confronti di M.G., così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna D.D. al pagamento delle spese di lite, in favore di G.M., che liquida in complessivi Euro 4.200,00, oltre oneri di legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della reclamante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Roma l'1 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2016.”
Ancora.
La Suprema Corte, Sez. I, con l'Ordinanza dell'11/08/2022, n. 24687 ha precisato che “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata; ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell' art 1372 c.c..
Detto principio in precedenza era stato fissato dalla medesima Suprema Corte, Sez. II, con l'Ordinanza, 26/07/2018, n. 19847.
Secondo la dottrina, peraltro, le circostanze nuove devono essere valutate dal giudice con un certo rigore, per impedire che un coniuge riproponga le stesse richieste, già oggetto di valutazione da parte del tribunale.
Anche la giurisprudenza ha sottolineato che la domanda di modifica delle condizioni di separazione - che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (C., S.U., 8389/1993) - deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C. 1800/1990; A. Milano 3.12.1993); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008); la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (C. 9028/1998). Una decisione di merito ha statuito che non si può ottenere la modifica dell'assegno per «eccessiva onerosità sopravvenuta» se gli avvenimenti sui quali si fonda la domanda non si pongono al di fuori dell'ordinario succedersi dei fatti (A. Palermo 5.11.1988).
In conclusione si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto così da poter adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Avv. Alfredo Bonanni