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ARTICOLO 141 CdA: L’ASSICURAZIONE DEL VETTORE RISARCISCE IL TERZO TRASPORTATO ANCHE IN ASSENZA DI COLPA DEL CONDUCENTE?

Articolo 141 CdA - l'assicuratore del vettore è tenuto a risarcire il danno al terzo
trasportato anche in assenza di colpa del conducente-vettore? Disamina del
contrasto giurisprudenziale emerso in seno alla Sezione III della Corte di
Cassazione.
Come noto, a norma dell'articolo 141, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private : "Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il
massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 140, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione
del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a
quello minimo"
I problemi afferenti l'interpretazione e l'applicazione pratica della ricordata stauizione, sorgono,
storicamente, con la pronunica n.4147/2019 resa dalla Sezione III della Suprema Corte nella
quale, la giurisprudenza apicale, ha sostenuto la tesi per cui la responsabilità esclusiva del
conducente del veicolo antagonista, connoterebbe un'ipotesi di "forza maggiore" che, ai sensi del
primo comma dell'articolo 141 CdA, sarebbe idonea a ritenere disapplicabile l'indennizzo
diretto e, quindi, ad elidere la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice del vettore.
Tale opinamento, come noto, è stato, ab origine, aspramente contestato dalla dottrina più
attenta la quale, procedendo ad un'analitica disamina della parte motivazionale della mentovata
sentenza, ne ha messo in rilievo tutte le criticità proprio alla luce del dato testuale del dettato
normativo di cui all'articolo 141 CdA:
a) - innanzitutto, se la norma avesse voluto prevedere l'inapplicabilità dell'indennizzo diretto in
ipotesi di responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, non avrebbe avuto nessuna ragione di
disporre il diritto a chiedere la somma extra massimale all'assicuratore di quest'ultimo che
sarebbe dovuto essere l'unico convenuto nel giudizio.
b) - cade in un'ulteriore contraddizione la sentenza in commento laddove la si legga in
riferimento al comma III del predetto articolo 141 che, come noto, facoltizza l'impresa di
assicurazione del responsabile civile ad intervenire nel giudizio estromettendo l'impresa
assicuratrice del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. La sentenza
criticata, prende spunto da quella che è una mera facoltà riconosciuta in capo all'impresa
assicuratrice del responsabile civile, per affermare che questa rappresenti la prova e, quindi, la
conferma (in caso di responsabilità del veicolo antagonista), della inapplicabilità della procedura
di indennizzo diretto. Ebbene, tale interpretazione è stata giustamente criticata dagli autori più
attenti in quanto fondata su un'evidente contraddizione che emerge dal fatto che l'assicuratore
del responsabile civile esercita una mera facoltà, quindi, il suo intervento e la conseguente
estromissione dell'assicuratore del vettore, non può essere la prova della inapplicabilità della
procedura; in caso contrario, la vicenda sarebbe stata disciplinata in termini obbligatori e non
facoltativi
c) - la sentenza criticata palesa delle lacune anche se interpretata alla luce del comma IV
dell'articolo 141 CdA a norma del quale: "l'impresa di assicurazione che ha effettuato il
pagamento, ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile". Orbene, il comma in esame sarebbe perfettamente superfluo se alla norma venisse data
l'interpretazione fornita nella sentenza 4147/2019 atteso che, se c'è un responsabile civile, non
può esserci un pagatore differente (id est l'assicurazione del vettore), quindi, a cosa servirebbe
prevedere l'azione di rivalsa?
Le criticità rilevate dalla dottrina in ordine agli arresti di cui alla mentovata sentenza 4147/2019,
sono stati recepiti, creando un evidente contrasto interpretativo all'interno della III Sezione
della Corte (e da qui, l'auspicabile intervento risolutore delle SS.UU.), dalla sentenza
n.17963/2021 che, in evidente controtendenza rispetto all'interpretazione di cui alla sentenza
4147/2019, ha ritenuto che il caso fortuito cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 141
del Codice delle Assicurazioni private, non può essere identificato nella responsabilità esclusiva
del conducente il veicolo antagonista.
Sul punto la statuizione in commento non potrebbe essere più chiara laddove afferma: "nel caso
dell'articolo 141…………, il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore,
sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causa, a prescindere
dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, con la
possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito che, in un giudizio in cui si prescinde
dall'accertamento della responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta
dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve, pertanto, coincidere
con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo "
In sostanza, la Corte sancisce il principio per cui, in occasione di un infortunio conseguente ad
un sinistro stradale, la condotta dei conducenti è da ritenersi perfettamente immaginabile e
prevedibile anche perchè, nella maggior parte dei casi, è espressamente normata e riportata nel
codice della strada; proprio per tale motivo, essa non può ritenersi non pronosticabile e, quindi
fortuita.
Si è pertanto, nel caso dell'articolo 141 CdA, di fronte ad una ipotesi di caso fortuito inteso come
evento estraneo alla vicenda disciplinata dalla norma ed a definitiva conferma di tale
interpretazione vi sia la previsione testuale di cui al richiamato articolo secondo cui il danno è
risarcito dall'impresa del vettore : "…….a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei
conducenti coinvolti nel sinistro………"
La norma esclude, pertanto, la possibilità di accertare nel giudizio la responsabilità del sinistro;
ergo, se si esclude dal thema decidendum l'accertamento della responsabilità, è evidente che
non la si possa poi far rientrare per decidere sulla legittimazione ai fini del caso fortuito.
L'interpretazione fornita dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata che, peraltro,
non fa altro che riproporre concetti pacificamente asseverati dalla Corte Costituzionale nelle
note pronunce n.440/2008 e n.180/2009, legittima, pertanto, il terzo trasportato ad agire nei
confronti della compagnia assicuratrice del vettore prescindendo da qualsivoglia accertamento
in ordine alle responsabilità afferenti la genesi dell'occorso.
Alla luce ed a conclusione della superiore disamina, non può non rilevarsi come sia oltremodo
opportuno un intervento delle Sezioni Unite volto a dirimere il contrasto interpretativo
venutosi a creare all'interno della Sezione III e ciò anche e soprattutto alla luce dei problemi che
l'incertezza sulla procedura da applicare sta creando alle legittime esigenze e prerogative
risarcitorie spettanti al terzo trasportato che, nello spitiro dell'articolo 141 CdA è e rimane il
soggetto da tutelare.
Avv. Andrea Galiffa