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AGENZIA DELLA RISCOSSIONE: POSSIBILE LA SECONDA CARTELLA DI PAGAMENTO DOPO ANNULLAMENTO DELLA PRIMA?

Il caso è quello di un contribuente che riceve la notifica di una cartella di pagamento
relativa a spese processuali, emessa dopo che, qualche anno addietro, il medesimo contribuente
aveva ricevuto una prima cartella di pagamento annullata dal Tribunale territorialmente
competente con accertamento di inesistenza del debito avverso l'erario.
Il contribuente impugnava anche la seconda cartella eccependo la formazione del giudicato
atteso che ai sensi dell'articolo 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti… ” e, pertanto, rilevava il divieto di riproporre una
domanda giudiziale che aveva già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato.
La seconda impugnazione veniva rigettata dal Tribunale sull'assunto che l’oggetto del
contendere nella precedente causa civile era la cartella esattoriale, della quale il Tribunale
aveva disposto l’annullamento, e non la pretesa creditoria della Stato in sè. Il Tribunale, in
sostanza, riteneva che in assenza di qualunque causa di prescrizione o decadenza era facoltà
dell’ente impositore riformulare correttamente la pretesa creditoria, eliminando i vizi lamentati
nella precedente cartella annullata. In altri termini, l’annullamento del supporto materiale
della riscossione, ossia del ruolo sostanziatosi nella cartella, era altro rispetto alla pretesa
creditoria che ne costituisce presupposto.
Il contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Milano la quale con
sentenza n. 2493/2022 accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado,
annullava la cartella impugnata. Il Giudice di secondo grado, aderendo alla tesi del
contribuente, riteneva, infatti, che il credito azionato con la seconda cartella era il medesimo
portato dalla precedente cartella emessa nei confronti del contribuente, in ordine alla quale il
Tribunale, con sentenza passata in Giudicato avente l'efficacia di cui all'art. 2909 c.c., aveva
accertato l'inesistenza del diritto dell'appellata a procedere ad esecuzione forzata.
La Corte precisa che è certamente ammessa la possibilità per l'erario di emettere una nuova
cartella esattoriale eliminando i vizi della precedente cartella annullata (trattandosi di
operazioni in autotutela sullo strumento di formazione unilaterale attraverso il quale lo Stato
può riscuotere i propri crediti), ma solo ove sulla pretesa non si sia già formato, come nel caso
di specie, il giudicato, escludendone la sussistenza.
Irrilevante, è a parere della Corte, il fatto che la diversa quantificazione delle somme (tra
prima e seconda cartella) sia stata possibile solo a fronte di una nota della Procura della
Repubblica di che aveva trasmesso l'elenco delle spese processuali con indicazione relativi
importi tipologie: va escluso, infatti, che si tratti di “circostanze sopravvenute” ma di mere
informazioni che avrebbero dovuto essere acquisite in occasione del precedente giudizio di
opposizione al fine di giustificare il diritto di procedere ad esecuzione e che non possono valere
a rimettere in discussione quanto già accertata in via definitiva.
La fondatezza dell'esaminato motivo di appello portava alla riforma integrale della sentenza
appellata con l'assorbimento di ulteriori doglianze.
Avv. Alfredo Bonanni