logo-trasp
Sezioni Unite e revoca di una prestazione assistenziale (S.S. U.U. 14561/2022 del 09/05/2022)

Le Sezioni Unite fanno definitiva chiarezza circa l'impugnabilità del provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale (S.S. U.U. 14561/2022 del 09/05/2022)

E' finalmente arrivato il tanto atteso pronunciamento delle Sezioni Unite cui facevamo riferimento in un precedente articolo edito da ABGM (v."La revoca della prestazione previdenziale a seguito della visita di revisione - rimedi processuali in attesa dell'auspicabile pronunciamento delle Sezioni Unite" - articolo pubblicato il 08/03/2022).

Lo scorso 9 maggio, infatti, sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) hanno reso un principio di diritto che ha fatto definitiva chiarezza e che sancisce e conferma l'opinamento già reiteratamente ed unanimamente espresso da noi avvocati dinanzi ai giudici di merito:

"ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Ha ritenuto infatti il Supremo Collegio che il complesso sistema di verifica della persistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione asistenziale, già in godimento, da un lato e la previsione di rigorosi termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, dall'altro, mal si coordini con la necessità di anteporre alla proposizione del ricorso al giudice una nuova domanda amministrativa.

Segnatamente, imponendo all'invalido che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l'obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finirebbe per precludere, in contrasto con i principi dettatti dagli articoli 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall'amministrazione.

Peraltro, sempre secondo la Corte, la previsione di una domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda giudiziaria refluisce sulla decorrenza della prestazione che (come già peraltro debitamente argomentato nel nostro precedente intervento del 8 marzo u.s.) non potrà essere "ripristinata" ma decorrerà, a norma dell'articolo 12 della legge n.118 del 1971 e dell'art. 3 comma 4 della legge n.18 del 1980, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione.

Ciò avrebbe comportato una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non avrebbe potuto riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento, con conseguente pregiudizio per l'invalido sul quale sarebbero gravate, ingiustificatamente, le conseguenze di un'attività amministrativa che, in esito alla verifica giudiziaria, fosse risultata non corretta.

In sintesi, secondo la giurisprudenza in commento, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria - con la quale si chieda il ripristino della prestazione di invalidità che si assuma essere stata erroneamente revocata all'esito del procedimento di verifica della persistenza dei suoi requisiti costitutivi - si risolve in un adempimento che comporta, da un canto, rilevanti conseguenze in danno dell'invalido al quale, non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale rispristino del diritto pur illegittimamente revocato; dall'altro, non assolve ad un concreto interesse per l'amministrazione la quale, in sede di revisione della prestazione, ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell'esistenza o meno in capo all'invalido, dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento.

E' proprio il caso di dire che con la statuizione in commento, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito e posto termine ad una situazione inaccettabile ed ingiusta. Con buona pace, purtroppo, dei diritti e degli interessi economici di tutti quesi soggetti che, nelle more del pronunciamento in commento, si sono visti inopinatamente revocare dall'Inps le provvidenze precedentemente godute, senza avere gli strumenti processuali idonei a contrastare effetti/efficacia dei provvedimenti di revoca.

Avv. Andrea Galiffa