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MESSA ALLA PROVA

La riforma Cartabia e le ultime sentenze della Cassazione Penale.

Dal sito del Ministero della Giustizia possiamo leggere quanto segue.

La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67 che modifica:

  • il codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater
  • il codice di procedura penale, con l’introduzione degli artt. 464-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l’art. 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova
  • le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
  • il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del d.m. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

  • sociali e socio-sanitarie (alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori)
  • protezione civile (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità)
  • patrimonio ambientale (fruibilità e tutela) (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali)
  • patrimonio culturale e archivistico (fruibilità e tutela) (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche)
  • immobili e servizi pubblici (Manutenzione e fruizione) (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia)
  • specifiche competenze e professionalità dell’imputato.

L’istituto giuridico della “messa alla prova” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l’elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.
L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

L’istituto vuole essere ulteriormente valorizzato ed in tal senso la cd. Riforma Cartabia (Legge 134 del 27 settembre 2021) prevede (vi è delega in tal senso ma non ancora l’entrata in vigore di dette possibilità): applicabilità per reati puniti con pena massima fino a 6 anni (invece che 4 anni) e possibilità di richiesta della messa alla prova non solo per l’imputato ma anche per il P.M. .

Le ultime sentenza sulla cd. MAP (messa alla prova).

Cass. Pen. Sez. III n. 46064/2021 In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Cass. Pen. Sez. VI n. 33082/2021 In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all'avente diritto in favore dell'imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.

Cass. Pen. Sez. V n. 31665/2021 Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Avv. Massimo Ambrosi