{"id":502,"date":"2024-02-15T06:56:17","date_gmt":"2024-02-15T06:56:17","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/?p=502"},"modified":"2024-05-25T05:58:44","modified_gmt":"2024-05-25T05:58:44","slug":"procura-speciale-civile-ss-uu-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.abgmstudiolegale.it\/blog\/2024\/02\/15\/procura-speciale-civile-ss-uu-2022\/","title":{"rendered":"PROCURA SPECIALE CIVILE: SS.UU. 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I requisiti di validit\u00e0 della procura speciale alla luce della<br>Sentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite civili n.<br>36057\/2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia in commento \u00e8 stata resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a seguito dell&#8217;ordinanza<br>interlocutoria con cui la Sesta Sezione Civile ha sollecitato un intervento interpretativo volto ad individuare, una volta per tutte, i requisiti che deve soddisfare la procura speciale conferita ai sensi dell&#8217;art. 365 cpc.<br>La Sezione remittente, osserva che, secondo un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sentenza 10 marzo 1998, n. 2642, delle Sezioni unite, a seguito delle modifiche dell&#8217;art. 83 c.p.c. introdotte dall&#8217;art. 1 della l. 27 maggio 1997, n. 141, quando dalla copia notificata all&#8217;altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce, ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l&#8217;atto, tale procura, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perci\u00f2 il requisito della specialit\u00e0 previsto dall&#8217;art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Depone per la validit\u00e0 di siffatta procura l&#8217;art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dalla l. n. 141 del 1997) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio pu\u00f2 ora avvenire oltrech\u00e9 in calce e a margine dell&#8217;atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all&#8217;atto) \u00e8 idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilit\u00e0 della procura stessa al giudizio cui l&#8217;atto accede.<br>Questo indirizzo, confermato da una serie innumerevole di pronunce successive, rappresenta, per l&#8217;ordinanza interlocutoria, \u00abil punto di equilibrio tra due orientamenti, facenti capo a distinti principi di diritto\u00bb: il primo stabilisce che il criterio per valutare il requisito della specialit\u00e0 richiesto dall&#8217;art. 365 c.p.c. non \u00e8 lo stesso se la procura, anzich\u00e9 essere collocata in calce o a margine del ricorso, sia rilasciata con un atto autonomo; il secondo, invece, \u00e8 nel senso che il criterio di valutazione \u00e8 il medesimo, sia qualora la procura sia rilasciata a margine o in calce al ricorso sia nel caso in cui \u00absia rilasciata su un foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso stesso\u00bb.<br>L&#8217;orientamento delle Sezioni unite, per\u00f2, sarebbe stato in qualche modo rivisto e modificato da recenti \u00abpi\u00f9 rigorosi indirizzi\u00bb, in base ai quali il ricorso per cassazione \u00e8 da ritenere inammissibile se la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso stesso, contiene \u00abespressioni incompatibili con la specialit\u00e0 richiesta e dirette piuttosto ad attivit\u00e0 proprie di altri giudizi e fasi processuali\u00bb.<br>L&#8217;ordinanza interlocutoria ricorda che sono intervenute alcune recenti novit\u00e0 normative che potrebbero<br>indurre a rimeditare il problema.<br>In primo luogo, vengono richiamate le modifiche conseguenti all&#8217;introduzione del processo civile telematico anche nel giudizio di cassazione, con conseguente ulteriore interpolazione dell&#8217;art. 83 c.p.c. ad opera dell&#8217;art. 45 della l. 18 giugno 2019, n. 69.<br>Nel testo attuale, infatti, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata \u00absu documento<br>informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all&#8217;atto cui si riferisce mediante strumenti<br>informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia\u00bb. Nel caso in cui, invece, la<br>procura sia stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici \u00abne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale\u00bb.<br>Tali modalit\u00e0 dovrebbero, in prospettiva, diventare \u00abtendenzialmente esclusive\u00bb, e si tratta di forme nelle<br>quali la connessione materiale tra la procura speciale firmata dalla parte e l&#8217;atto difensivo cui essa accede<br>risulta ancor meno effettiva rispetto alla procura conferita su foglio a parte materialmente congiunto al<br>ricorso.<br>Allo stesso modo, osserva l&#8217;ordinanza interlocutoria, va ricordata la recente normativa in tema di protezione internazionale (art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) la quale, allo scopo di dimostrare la posteriorit\u00e0 della data di conferimento rispetto a quella del provvedimento impugnato, prevede l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione in caso di mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura in suo favore.<br>Tanto la disciplina del processo telematico quanto la disposizione ora richiamata in materia di protezione<br>internazionale forniscono argomenti sia favorevoli che contrari rispetto all&#8217;orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite nella citata sentenza n. 2642 del 1998.<br>La Sesta Sezione afferma, quindi, che l&#8217;intervento delle Sezioni unite \u00e8 necessario per garantire la certezza e l&#8217;uniformit\u00e0 delle interpretazioni, dal momento che si profilano due diverse opzioni.<br>Da un lato, l&#8217;interpretazione secondo cui \u00absarebbe sempre e comunque necessario che la procura per il<br>giudizio di cassazione risulti speciale in base al suo contenuto (e non in base ad una mera collocazione<br>topografica) e, quindi, sarebbe sempre necessario che la stessa indichi la sentenza da impugnare ovvero,<br>quanto meno, individui con assoluta certezza il giudizio per il quale viene rilasciata, ai fini del ricorso per<br>cassazione\u00bb.<br>Da un altro lato, invece, l&#8217;altra interpretazione secondo cui \u00abbasterebbe verificare che il difensore abbia<br>correttamente effettuato l&#8217;operazione di &#8220;congiunzione&#8221; o &#8220;allegazione&#8221; della procura al ricorso cui accede, in tal modo implicitamente attestando, secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge, di avere sottoposto il ricorso stesso, gi\u00e0 completo, all&#8217;esame della parte, che ha avuto quindi la possibilit\u00e0 di prenderne visione\u00bb.<br>Si tratta, secondo la Sezione rimettente, di una questione di massima di particolare importanza che pu\u00f2 porsi \u00abin una serie indefinita di ricorsi aventi ad oggetto le pi\u00f9 svariate materie\u00bb. Le Sezioni unite, quindi,<br>dovrebbero stabilire se il requisito della specialit\u00e0 della procura di cui all&#8217;art. 365 cit. possa essere soddisfatto anche solo in base al criterio topografico e indicare, in caso di conferma di detto criterio, quali siano le ipotesi nelle quali il testo della procura sia tale da ritenere incompatibile col requisito di specialit\u00e0 previsto dalla norma suindicata.<br>Il quadro normativo.<br>Le Sezioni unite hanno ritenuto innanzitutto di dover anteporre una breve ricapitolazione delle norme<br>rilevanti.<br>Il punto di partenza \u00e8 l&#8217;art. 83 c.p.c., il cui secondo comma dispone che la procura alle liti pu\u00f2 essere<br>generale o speciale: \u00e8 generale se viene conferita per un numero indefinito di controversie, \u00e8 speciale se<br>riferita ad una causa determinata; in relazione al ricorso per cassazione l&#8217;art. 365 c.p.c. impone che la procura sia speciale e venga sottoscritta da un avvocato iscritto nell&#8217;apposito albo. Mentre, di regola, la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 83, secondo comma, cit.), il successivo terzo comma riconosce al difensore il potere di autenticazione della firma in calce (cio\u00e8 alla fine) o a margine dell&#8217;atto di inizio di ogni fase (citazione, comparsa di risposta, ricorso, controricorso, precetto etc.).<br>L&#8217;art. 83, terzo comma, ha subito, nel tempo, alcuni importanti modifiche.<br>In particolare, l&#8217;art. 1 della l. 27 maggio 1997, n. 141, ha interpolato nel testo di quel comma il seguente<br>inciso: \u00abLa procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia per\u00f2 congiunto materialmente all&#8217;atto cui si riferisce\u00bb. Successivamente, l&#8217;art. 45, comma 9, lett. b), della l. n. 69 del 2009 ha aggiunto, di seguito all&#8217;inciso precedente, la seguente frase: \u00ab, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all&#8217;atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia\u00bb. L&#8217;art. 45, comma 9, lett. c), della l. n. 69 del 2009 ha poi aggiunto, nel testo dell&#8217;art. 83, terzo comma, cit., un ulteriore periodo che cos\u00ec dispone: \u00abSe la procura alle liti \u00e8 stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici etrasmessi in via telematica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 83 c.p.c. stabilisce, infine, che la procura speciale \u00absi presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell&#8217;atto non \u00e8 espressa volont\u00e0 diversa\u00bb.<br>In relazione, specificamente, al ricorso per cassazione, l&#8217;esistenza di una procura speciale validamente<br>conferita \u00e8 essenziale. Ci\u00f2 risulta dall&#8217;art. 366, primo comma, n. 5), c.p.c., a norma del quale il ricorso deve<br>contenere, a pena di inammissibilit\u00e0, \u00abl&#8217;indicazione della procura, se conferita con atto separato\u00bb, nonch\u00e9<br>dall&#8217;art. 369, secondo comma, n. 3), il quale dispone che insieme al ricorso debba essere depositato in<br>cancelleria, a pena di improcedibilit\u00e0, la procura speciale, se conferita con atto separato. Nello stesso senso depone, anche se indirettamente, l&#8217;art. 125 c.p.c., secondo cui, mentre di regola la procura al difensore \u00abpu\u00f2 essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell&#8217;atto, purch\u00e9 anteriormente alla costituzione della parte rappresentata\u00bb (secondo comma), tale possibilit\u00e0 non sussiste quando la legge richiede che il difensore sia munito, per il compimento dell&#8217;atto, della procura speciale.<br>Lo status della giurisprudenza prima della riforma di cui alla l. n. 141 del 1997 .<br>Il problema della validit\u00e0 della procura alle liti &#8211; sia da un punto di vista generale che, specificamente, in<br>relazione al ricorso per cassazione, per il quale la legge esige, per comprensibili ragioni, una particolare<br>attenzione &#8211; ha affaticato a lungo la giurisprudenza della Corte.<br>Le Sezioni unite, con la sentenza 6 agosto 1977, n. 3571, gi\u00e0 affermarono che le forme di cui all&#8217;art. 83 cit.<br>per il conferimento della procura alle liti sono fondate sulla necessit\u00e0 di assicurare la certezza dell&#8217;esistenza e della tempestivit\u00e0 della procura stessa e, quindi, la riferibilit\u00e0 alla parte dell&#8217;attivit\u00e0 svolta dal difensore.<br>Nel solco di tale insegnamento le Sezioni unite, con la successiva sentenza 22 novembre 1994, n. 9869,<br>furono chiamate ad affrontare il problema, oggetto di pronunce contrastanti, della validit\u00e0 o meno della<br>procura alle liti apposta su foglio separato, unito con punti metallici all&#8217;atto del processo, con sottoscrizione autenticata dal difensore. Componendo il contrasto di giurisprudenza, quel Collegio part\u00ec dalla premessa per cui il difensore non \u00e8 munito di un potere certificatorio generale, bens\u00ec soltanto di quello, eccezionalmente conferitogli dall&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha rilasciato la procura solo nell&#8217;ipotesi che questa gli sia conferita in calce o a margine degli atti in tale norma espressamente indicati. E, sulla base di tale premessa, che rispondeva alla formulazione dell&#8217;art. 83 cit. allora vigente, le Sezioni unite stabilirono che \u00e8 affetta da nullit\u00e0 la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall&#8217;atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta. Simile procura, infatti, non poteva considerarsi apposta in calce all&#8217;atto, perch\u00e9 non forma con esso un corpo unico, ed era priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.) perch\u00e9 \u00abla norma non attribuisce in questa ipotesi al difensore il potere certificatorio\u00bb.<br>Le Sezioni unite tornarono sull&#8217;argomento nella successiva sentenza 27 ottobre 1995, n. 11178.<br>In quella pronuncia fu affrontato un problema diverso, e cio\u00e8 quello della possibilit\u00e0 o meno di qualificare<br>&#8220;speciale&#8221; una procura conferita per la proposizione del ricorso per cassazione &#8211; in quel caso si trattava del ricorso incidentale &#8211; in una data certamente successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata e a quella di notificazione del ricorso principale, ma tuttavia con una formulazione priva di un esplicito riferimento al ricorso per cassazione e al grado del processo per il quale essa era stata conferita. Dopo aver ricordato che il requisito della specialit\u00e0 della procura non sussiste se essa \u00e8 conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato col ricorso, quella sentenza rilev\u00f2 essere non infrequente, nella pratica giudiziaria, il caso di una procura che \u00abnon espliciti in modo chiaro la volont\u00e0 che sia proposto ricorso per cassazione e, anzi &#8211; per essersi fatto ricorso all&#8217;uso di timbri predisposti per altre evenienze o per poter essere impiegati in ogni circostanza &#8211; dia adito al sorgere della questione se una procura speciale, nel senso richiesto dall&#8217;art. 365 c.p.c., vi sia o no\u00bb.<br>Componendo il contrasto interpretativo che era sorto sul punto, le Sezioni unite posero in luce la necessit\u00e0 \u00abdi indagare la volont\u00e0 della parte senza limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1362, primo comma, c.c.), impiegando gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1363 e ss. c.c., in quanto compatibili con la struttura dell&#8217;atto\u00bb. Fu quindi affermato che l&#8217;impiego di \u00abespressioni di significato non univoco\u00bb o \u00abun&#8217;esemplificazione non appropriata al caso\u00bb non erano tali da escludere \u00abun&#8217;interpretazione dell&#8217;atto conforme alla presumibile intenzione della parte\u00bb. Assumendo come criterio interpretativo il principio di conservazione degli atti (art. 159 c.p.c.), quella sentenza pervenne alla conclusione che \u00abse la certezza sul fatto che la procura \u00e8 stata apposta a margine d&#8217;un ricorso o controricorso gi\u00e0 redatto esclude per s\u00e9 ogni dubbio sulla volont\u00e0 della parte di proporlo, quale sia stato il tenore dei termini usati nella redazione della procura; la mancanza d&#8217;una prova siffatta e la conseguente incertezza al riguardo dell&#8217;effettiva portata della volont\u00e0 della parte manifestatasi attraverso espressioni non univoche o generiche ovvero attraverso l&#8217;impiego di esemplificazioni non appropriate, non pu\u00f2 tradursi in una pronunzia di inammissibilit\u00e0 del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volont\u00e0 che consente all&#8217;atto di procura di avere effetto\u00bb.<br>Gli sviluppi successivi alla riforma di cui alla l. n. 141 del 1997 e la sentenza n. 2642 del 1998.<br>Intervenuta la legge qui indicata le Sezioni unite furono nuovamente chiamate a pronunciarsi sulla questione e lo fecero con la sentenza 10 marzo 1998, n. 2642 (ricordata nell&#8217;ordinanza interlocutoria).<br>Questa decisione si pose in continuit\u00e0 con la sentenza n. 11178 del 1995, in quanto esord\u00ec ribadendo che, se dalla copia notificata alla controparte risulta che il ricorso per cassazione o il controricorso contengono una procura rilasciata al difensore che ha firmato l&#8217;atto, \u00abtale procura &#8211; salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario &#8211; deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e costituisce perci\u00f2 una valida procura speciale, anche se non contiene un riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere\u00bb.<br>In relazione, poi, alla novit\u00e0 introdotta dalla l. n. 141 del 1997 nel testo dell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., le<br>Sezioni unite rilevarono che la modifica, pur essendo in apparenza dettata per regolare il caso della procura redatta su foglio separato, doveva indurre a ripensare pi\u00f9 in generale il problema della specialit\u00e0 della procura. Quella sentenza dichiar\u00f2, quindi, che l&#8217;obiettivo primario del legislatore era quello di \u00abporre rimedio al problema aperto dalla sentenza n. 9869 del 1994 delle Sezioni unite, piuttosto che quello di introdurre e disciplinare soltanto un nuovo modo di conferire la procura speciale\u00bb. Richiamati alcuni passaggi dei lavori parlamentari, le Sezioni unite osservarono che la vera ragione della riforma era quella di \u00abevitare di favorire atteggiamenti cavillosi, che producano la sconfitta della giustizia\u00bb. Nella motivazione si legge che, per dare attuazione alla voluntas legis, \u00absi deve evitare di perpetuare una giurisprudenza esasperatamente casistica, quale inevitabilmente si riprodurrebbe continuando a ricercare nella procura conferita su foglio separato indici di riferimento all&#8217;atto, cui la procura \u00e8 stata unita dal difensore\u00bb.<br>Quella sentenza, quindi, formul\u00f2 in modo chiaro un concetto che \u00e8 stato poi molte volte ripreso, e cio\u00e8 quello dell&#8217;importanza del c.d. criterio topografico. Si legge ancora in motivazione che \u00abla procura speciale, redatta in margine o in calce ad un determinato atto (e attualmente anche in un foglio separato congiunto materialmente all&#8217;atto), deve ritenersi rilasciata per il giudizio cui l&#8217;atto stesso si riferisce. Pertanto, anche per il giudizio di legittimit\u00e0 non sembra infondato inferire che la procura rilasciata in margine, in calce o in un foglio separato ma unito al ricorso (o al controricorso) si riferisca al giudizio di cassazione. In definitiva, dalla disposizione dell&#8217;art. 83 cpv. cit. pu\u00f2 argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilit\u00e0 della procura stessa al giudizio cui l&#8217;atto accede\u00bb. Tale presunzione, peraltro,<br>secondo quanto gi\u00e0 indicato dalla suindicata sentenza del 1995, non opera in presenza \u00abdi espressioni, che univocamente conducano ad escludere l&#8217;intenzione della parte di rilasciare la procura per proporre ricorso per cassazione\u00bb.<br>Nessun dubbio sussiste dunque, secondo questa decisione, circa la piena equipollenza, conseguente al<br>mutamento legislativo, tra procura redatta a margine, in calce o su foglio separato unito al ricorso o al<br>controricorso, perch\u00e9 il criterio topografico assume un ruolo decisivo.<br>La giurisprudenza successiva.<br>L&#8217;orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2642 del 1998 \u00e8 stato molte volte ribadito dalla giurisprudenza successiva, fino ai giorni nostri.<br>In anni pi\u00f9 recenti, per\u00f2, come correttamente ha rilevato l&#8217;ordinanza interlocutoria, si \u00e8 andato manifestando un orientamento diverso, pi\u00f9 rigoroso, che in qualche misura \u00e8 in contrasto con quello indicato dalla sentenza n. 2642 del 1998 delle Sezioni unite.<br>Si tratta di una serie di pronunce, piuttosto numerose, che hanno dichiarato l&#8217;inidoneit\u00e0 della procura<br>speciale, con conseguente inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione, in riferimento a procure redatte su<br>foglio separato e aventi un contenuto ritenuto non idoneo allo scopo.<br>\u00c8 stato affermato, ad esempio, che \u00e8 inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell&#8217;art. 83, terzo comma, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell&#8217;impugnazione ed univocamente dirette ad attivit\u00e0 proprie di altri giudizi e fasi processuali (ordinanza 24 luglio 2017, n. 18257).<br>A conclusione della ricostruzione fin qui compiuta, occorre ricordare che in tempi recentissimi le Sezioni<br>unite sono ulteriormente tornate sul problema dei requisiti di validit\u00e0 della procura speciale ai fini<br>dell&#8217;ammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione, con due pronunce emesse a breve distanza di tempo.<br>La prima decisione \u00e8 la sentenza 1\u00b0 giugno 2021, n. 15177, avente ad oggetto la delicata questione della<br>procura speciale nei giudizi di protezione internazionale (art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008). Si tratta di una pronuncia che chiarisce ancora &#8211; ove mai ve ne fosse bisogno &#8211; che la norma speciale ora<br>indicata \u00abha inteso modificare l&#8217;accesso al giudizio di legittimit\u00e0 rispetto alle ordinarie ipotesi contemplate dalla disciplina processuale ordinaria, prevedendo, per le controversie disciplinate dall&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 25\/2008 e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato, che la procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole\u00bb. Tale potere certificatorio, hanno chiarito le Sezioni unite, \u00abnon pu\u00f2 dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all&#8217;art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3), e art. 125, comma 3, c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all&#8217;autonomo potere<br>asseverativo demandato al difensore quanto all&#8217;autenticit\u00e0 della firma\u00bb.<br>Ne viene quindi confermato che, di regola, il potere certificatorio del difensore \u00e8 limitato alla firma e non<br>include altro, tanto che il legislatore, quando ha voluto conferire al difensore il potere-dovere di certificare anche la data, ha ritenuto di doverlo dire espressamente.<br>Pi\u00f9 vicina al problema oggi in esame \u00e8 la sentenza 19 novembre 2021, n. 35466, alla quale l&#8217;ordinanza<br>interlocutoria si \u00e8 richiamata per giustificare l&#8217;ulteriore rimessione alle Sezioni unite della questione.<br>In quella sentenza \u00e8 stato enunciato il seguente principio di diritto: \u00abL&#8217;incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, terzo comma, c.p.c. nell&#8217;atto di impugnazione estende la data di quest&#8217;ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest&#8217;ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell&#8217;atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l&#8217;eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l&#8217;ammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell&#8217;atto originale\u00bb.<br>La soluzione della questione.<br>Le Sezioni unite ritengono che la soluzione del problema debba prendere avvio da una constatazione in s\u00e9 semplice ma che, tuttavia, continua a dividere la giurisprudenza. Infatti, le sentenze che hanno ripreso e<br>confermato l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2642 del 1998 sono state<br>pronunciate, per quanto risulta, in casi nei quali la procura speciale per la proposizione del ricorso per<br>cassazione (o del controricorso) era stata redatta a margine o in calce all&#8217;atto. Viceversa, le decisioni<br>espressive di quello che l&#8217;ordinanza interlocutoria definisce come orientamento pi\u00f9 rigoroso, sono state<br>emesse in casi nei quali la procura era stata conferita con un atto separato.<br>Questa distinzione &#8211; la quale, bench\u00e9 non formalmente enunciata, rimane sottesa al contrasto di<br>giurisprudenza &#8211; deve essere, ad avviso del Collegio, definitivamente superata, in modo che l&#8217;approdo<br>interpretativo definitivo valga tanto per le procure redatte a margine o in calce quanto per quelle redatte su atto separato.<br>Il punto di partenza, quindi, deve essere per la Corte quello che si \u00e8 detto, per la semplice ragione che<br>mantenere la citata distinzione \u00e8 in contrasto con la riforma di cui alla l. n. 141 del 1997. La ricostruzione<br>storica effettuata dimostra che quell&#8217;intervento legislativo aveva proprio questo esplicito obiettivo, ossia<br>equiparare la procura rilasciata su foglio separato, che sia per\u00f2 congiunto materialmente all&#8217;atto cui si<br>riferisce, alla procura redatta a margine o in calce. Esigere dalla procura scritta su foglio separato un<br>qualcosa di pi\u00f9 equivale a travisare il senso di quella fondamentale riforma e a riportare indietro, se cos\u00ec si<br>pu\u00f2 dire, l&#8217;orologio del tempo.<br>Partendo da questa premessa, le Sezioni unite ritengono di comporre il contrasto di giurisprudenza dando continuit\u00e0 all&#8217;orientamento gi\u00e0 espresso nelle due fondamentali sentenze n. 11178 del 1995 e n. 2642 del<br>1998.<br>Due devono essere, ad avviso delle Sezioni unite, i fari che orientano l&#8217;attivit\u00e0 di valutazione dell&#8217;idoneit\u00e0 o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e<br>degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e,<br>dall&#8217;altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di<br>interpretazione dei contratti (art. 1367 c.c.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 c.p.c.).<br>In sostanza la Corte afferma che la sicura riferibilit\u00e0 al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo.<br>Tale parificazione \u00e8, in effetti, una presunzione che d\u00e0 attuazione al principio di conservazione dell&#8217;atto; di<br>talch\u00e9, la procura redatta su foglio separato ma materialmente congiunto \u00e8 da ritenere valida \u00abin difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l&#8217;intenzione della parte di proporre ricorso per<br>cassazione\u00bb.<br>Il Collegio, nella propria argomentazione, dimostra di essere consapevole del fatto che non mancano, anche da parte della dottrina, sollecitazioni nel senso di esigere un qualcosa di pi\u00f9 affinch\u00e9 la procura possa essere considerata speciale e, quindi, idonea ai fini dell&#8217;art. 365 c.p.c.; in questo senso, provando a formulare<br>un&#8217;ipotesi, si potrebbe richiedere che essa indichi il numero e l&#8217;anno del provvedimento impugnato, in modo da garantire la sicura posteriorit\u00e0 della stessa rispetto a quel provvedimento.<br>Le Sezioni Unite ritengono per\u00f2 tale opzione non percorribile per almeno due ragioni.<br>Da un lato, perch\u00e9 deve valere in questo campo la vecchia massima ubi voluit, dixit; e di questo si trae<br>conferma proprio dalla norma speciale di cui si \u00e8 detto a proposito della protezione internazionale.<br>Da un altro lato, e con grande forza, le Sezioni unite hanno inteso ribadire che l&#8217;avvocato che propone un<br>ricorso per cassazione, il quale deve essere iscritto, tra l&#8217;altro, all&#8217;apposito albo speciale, \u00e8 investito di una<br>funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalit\u00e0. L&#8217;esercizio della giurisdizione<br>non pu\u00f2 avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve<br>fondare sul principio di lealt\u00e0; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potr\u00e0 certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall&#8217;esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell&#8217;operato della classe forense.<br>La bont\u00e0 dell&#8217;approdo interpretativo raggiunto \u00e8 ulteriormente confermata dalle riflessioni che, raccogliendo le sollecitazioni dell&#8217;ordinanza interlocutoria, devono essere compiute in riferimento al processo telematico.<br>Orbene anche nel processo di cassazione il requisito della &#8220;congiunzione materiale&#8221; sar\u00e0 soddisfatto, nella<br>realt\u00e0 virtuale, con l&#8217;inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell&#8217;atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto. Ne deriva l&#8217;ulteriore conferma che il requisito della separazione della procura dall&#8217;atto cui essa accede sar\u00e0 la regola generale, il che indirettamente rafforza la validit\u00e0 dell&#8217;orientamento tradizionale che le Sezioni unite hanno inteso confermare.<br>L&#8217;enunciazione del principio di diritto.<br>In conclusione, secondo l&#8217;opinamento delle Sezioni Unite, il contrasto di giurisprudenza prospettato<br>dall&#8217;ordinanza interlocutoria, va pertanto, risolto enunciando il seguente principio di diritto:<br>\u00abA seguito della riforma dell&#8217;art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialit\u00e0<br>della procura, richiesto dall&#8217;art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione<br>(del controricorso e degli atti equiparati), \u00e8 integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione<br>topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma<br>materialmente congiunto all&#8217;atto, \u00e8 in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo<br>stesso. Tale collocazione topografica fa s\u00ec che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di<br>cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purch\u00e9 da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilit\u00e0 al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall&#8217;art. 1367 c.c. e<br>dall&#8217;art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interinterpretata attribuendo alla parte conferente la<br>volont\u00e0 che consenta all&#8217;atto di produrre i suoi effetti\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avv. Andrea Galiffa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I requisiti di validit\u00e0 della procura speciale alla luce dellaSentenza della Corte di Cassazione Sezioni unite civili n.36057\/2022. 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