L'atto di pignoramento dei crediti eseguito con un unico atto avverso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti
In materia di atto di pignoramento di un credito avverso più terzi pignorati, si segnala la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, pubblicata il 14 novembre 2024 n. 29422 la quale ha precisato che il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto avverso più terzi comporta un concorso di plurimi pignoramenti, trattati unitariamente ma aventi effetti autonomi e indipendenti, di talché ogni terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, della riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti e di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c..
La vicenda tra origine da una procedura esecutiva promossa da un creditore il quale notificava un atto di pignoramento a più terzi i quali rendevano, ognuno, una dichiarazione positiva così custodendo la somma precettata aumentata della metà.
Nella procedura interveniva un secondo creditore.
Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. assegnava le somme dovute dai terzi pignorati ripartendole tra il creditore procedente ed il creditore intervenuto.
Avverso detto provvedimento la debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi, contestando l’entità della somma assegnata.
L’opposizione veniva rigettata e, pertanto, la debitrice ricorreva per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, deducendo l'asserita violazione degli artt. 492, 543 e 546 cod. proc. civ. «perché a fronte dell’atto di pignoramento presso terzi di euro 15.607,33, eseguito e notificato per conto di ******** per un credito di euro 10.404,89 […] con due dichiarazioni positive della ******* e della ********, entrambe di euro 15.607,33, il Tribunale di Milano […] ha rigettato l’opposizione ed ha confermato l’assegnazione del G.E., vale a dire l’assegnazione al creditore intervenuto della ulteriore somma di euro 15.607,33 dovuta a******* dalla *****, così confermando l’assegnazione del doppio della somma pignorata».
In sostanza la ricorrente assumevache anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi non poteva essere superato il limite oggettivo del pignoramento di cui all’art. 546 cod. proc. civ., ovverosia l’importo dell’atto di precetto, aumentato della metà.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato così motivando la propria Ordinanza di rigetto "quanto allo svolgimento della vicenda, è pacifico che la procedura espropriativa tragga scaturigine da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, per la realizzazione forzosa della medesima pretesa e «fino alla concorrenza di euro 15.607,33» (importo determinato ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ.), sottopose a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati;
la descritta fattispecie è in iure definibile come concorso di plurimi pignoramenti presso terzi trattati in simultaneus processus per opzione del creditore procedente, evenienza sempre più frequente (ed anzi fisiologica) in forza della regola generale di radicamento territoriale dell’espropriazione forzata di crediti stabilita dall’art. 26-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (come novellato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) ed ancorata, a somiglianza del forum rei che informa i giudizi di cognizione, al luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore esecutato;
si tratta allora - e sul punto coglie nel senso la notazione del giudice territoriale - di due distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di bene-credito staggito e, quindi, di terzo debitore;
pertanto, ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice;
la preservata individualità dei singoli pignoramenti presso terzi confluiti in unitario procedimento è in ius positum inequivocamente corroborata dal disposto dell’art. 543, sesto comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 2021, n. 206), laddove sancisce la inefficacia del pignoramento unicamente «nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso» di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura;
non è dubbio che, in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto al fine tipico e proprio della stessa (ovvero rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato): onde vanificare tale rischio, il legislatore appresta un rimedio, peculiare e specifico;
nella descritta situazione, infatti, l’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ. consente al debitore di chiedere (ed al giudice di disporre) «la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi», in tal guisa contemperando l’esigenza del creditore di realizzare la pretesa con quella del debitore di non subire in maniera sproporzionata il vincolo di indisponibilità di propri crediti;
ambedue le modalità contemplate dalla norma si risolvono, a ben vedere, in un comando del giudice diretto ad un terzo (o a più terzi) avente ad oggetto il contenuto e la misura dell’obbligo di custodia, il quale, in difetto di un ordine del genere, resta ope legis correlato, per ognuno dei terzi destinatari del pignoramento, all’entità fissata dall’art. 546, primo comma, cod. proc. civ.;
in altri termini, fintanto che il rimedio di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ. non venga felicemente esperito (e cioè fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti), il vincolo di indisponibilità apposto con i due (o più) concorrenti pignoramenti (o, se si preferisce la terminologia adoperata dal codice, con «il pignoramento eseguito presso più terzi») resta fermo nella sua primigenia estensione quantitativa;
da ciò deriva che, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultrasatisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge;
le considerazioni che precedono - svolte, per quanto occorra, anche ad integrazione della motivazione della pronuncia gravata - conducono alla reiezione dell’argomentazione dell’impugnante, basata sull’erroneo convincimento della riferibilità dell’entità del vincolo determinata ex art. 546 cod. proc. civ. ai complessivi e globali plurimi pignoramenti effettuati (ovverosia alla loro somma) e non già, come invece deve correttamente intendersi, a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo destinatario dell’atto di pignoramento;
va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. Civ.»;".
Avv. Alfredo Bonanni