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TERMINE PER MEMORIE E DOCUMENTI IN UDIENZA PRELIMINARE.

L’art. 420 c.p.p. stabilisce che l’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. senza pubblico ma con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell’imputato.

Ora, l’art. 127, comma 2° c.p.p. dispone che fino a 5 giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Pare quì opportuno porsi un duplice interrogativo:

in primo luogo, se il termine dei 5 giorni previsto per il deposito delle memorie sia perentorio e,

in secondo luogo, se è previsto un limite temporale anche per il deposito delle produzioni documentali.

Con riguardo al primo interrogativo, l’art. 127, comma 2° c.p.p. riconosce la facoltà alle parti di depositare memorie sino a 5 giorni prima dell’udienza e ciò, secondo l’orientamento giurisprudenziale, a pena di inammissibilità

La giurisprudenza ritiene, altresì, tale termine di natura perentoria e circoscrive l’operatività dell’art. 127, comma 2° c.p.p. alla sola produzione delle memorie difensive, escludendo l’applicazione della norma anche alle produzioni documentali (Cass. pen., sez. IV n. 4722/2016).

Vi è da aggiungere che i 5 giorni devono considerarsi “liberi”.

Si deve, dunque, ritenere che il termine per presentare le memorie difensive non si estende agli atti in esse allegati (Cass. pen., sez. I n. 26013/2022).

La S.C. conferma, quindi, il principio mediante il quale la dichiarazione di inammissibilità delle memorie depositate oltre il termine di 5 giorni nei procedimenti in camera di consiglio non è estensibile ai documenti ad esse allegati.

La ratio della decisione si trova in una lettura più aderente alla lettera dell’art. 127 c.p.p. il cui comma secondo prevede il termine dei 5 giorni per il deposito delle memorie in cancelleria, nulla prevedendo in punto di documenti.

Ecco che trova risposta anche il secondo interrogativo posto in evidenza.

In assenza di divieti espressi non si vede la ragione per la quale il documento, anche allegato alla memoria, non possa essere preso in esame dal giudice.

Peraltro, nessuna indicazione ostativa è contenuta nelle norme di attuazione, sicché l’ammissibilità di documenti può ricorrere anche laddove i documenti vengano prodotti al limine, salva la loro assoluta irrilevanza.

Che il termine previsto dall’art. 127 c.p.p. per le memorie non si estende anche alle produzioni documentali è confermato dal tenore letterale dell’art. 421, comma 3° c.p.p. secondo cui il giudice può ammettere atti e documenti sino all’inizio della discussione.

E che la produzione di documenti sia ammissibile fino all’inizio della discussione non implica alcuna limitazione o lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice un’attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1° c.p.p. (Cass. pen. n. 37125/2022), ciò, tuttavia, solo ove le prove da assumere appaiano decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

In conclusione possiamo riaffermare il principio secondo cui il termine perentorio a pena di decadenza dei 5 giorni è riferito solo alle memorie difensive, al contrario per le produzioni documentali tale limite non è previsto, tanto è vero che il loro deposito può avvenire sino all’inizio della discussione.

Dott.ssa Valentina Di Pancrazio