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L’EFFICACIA PROBATORIA DELLE RISULTANZE DELLA SCATOLA NERA NEI SINISTRI STRADALI

La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza (la n.13725/2024 pubblicata il 16.05.2024) ha finalmente risposto ad un interrogativo sul quale, da tempo, in punto di sinistri auto, dibattevano dottrina e giurisprudenza: il valore probatorio da riconoscere alle risultanze delle scatole nere.

La Suprema Corte, parte dall'analisi puntuale dell'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni che prevede che, in caso di sinistro, le risultanze delle scatole nere facciano piena prova per definirne le responsabilità (e per altre questioni connesse alla circolazione).

Il codice delle assicurazioni, rimanda però, a successivi decreti attuativi ministeriali che avrebbero dovuto fissare quattro punti chiave: le caratteristiche tecniche delle scatole nere, le modalità di conservazione dei dati e la loro non ripudiabilità, nonchè le norme sulla portabilità dei dispositivi fra compagnie.

Ebbene, i mentovati decreti attuativi non sono mai stati emanati, pertanto, conclude la Cassazione, in assenza di decreti attuativi, “non è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.

Insomma, dal punto di vista legale, le risultanze della scatole nere sono al massimo un indizio, non una prova legale vincolante per i giudici.

La vicenda, in estrema sintesi, trae origine dal rigetto, sia in primo che in secondo grado, delle doglianze avanzate dalla compagnia assicuratrice evocata in giudizio la quale, sulla scorta delle risultanze della scatola nera installata sull'autovettura della parte risultata vittoriosa (che, evidenziavano, in occasione del sinistro, una velocità di 60 Km/h superiore, al limite dei 50 km/h consentiti nel tratto di strada teatro dell'occorso) avrebbe quantomeno preteso l'attribuzione di una responsabilità concorsuale in capo a quest'ultima.

La compagnia assicuratrice fondava il gravame su quattro motivi di ricorso ma quello che più interessa ai fini della presenta trattazione è il secondo con il quale la ricorrente ha censurato la sentenza nella parte in cui la stessa ha escluso la valenza probatoria alle risultanze del dispositivo satellitare, nonostante fosse già in uso prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2007 e non dovesse seguire, a suo parere, le regole stabilite con i decreti attuativi.

Orbene la Suprema Corte dichiarava manifestamente infondato il mentovato motivo di ricorso là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi, attribuire all’art. 145-bis del codice delle assicurazioni private, il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall’emanazione dei decreti: è palese, secondo l'opinamento della giurisprudenza apicale che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell’art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità”.

Poiché, prosegue la Corte, "l’art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 ter, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri".

Avv. Andrea Galiffa