La permuta, ex art. 1552 c.c., è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.
Non è altro che lo schema contrattuale corrispondente al più antico BARATTO.
La giurisprudenza, negli anni, ha precisato le differenze tra permuta e compravendita, nonché tra permuta nonché tra permuta e datio in solutum (prestazione in luogo di adempimento) arrivando a dettare principi per la permuta di cosa presente con cosa futura, permuta di cosa (totalmente o parzialmente) altrui.
Alcune pronunce giurisprudenziali in materia di permuta.
Cass. civ., Sez. II, 05/06/2018, n. 14371
Il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile, in cambio di un appartamento sito nel fabbricato che sarà realizzato sulla stessa area a cura e con mezzi del cessionario, integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente ed un bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura, che assume, perciò, il carattere di elemento causale fondamentale delle reciproche prestazioni delle parti del contratto, in cui l'obbligo di costruzione del fabbricato futuro da parte del cessionario viene a rivestire una connotazione meramente strumentale.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15/05/2024, n. 13398
L'esatta qualificazione del contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire a cura e mezzi della società cessionaria è quella di permuta di cosa presente con cosa futura, alla quale si applica l'art. 1472 cod. civ. in forza della previsione dell'art. 1555 cod. civ. L'effetto traslativo ex art. 1472 cod. civ. si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.
L’art. 1555, spesso richiamato dalla giurisprudenza, dispone che Le norme stabilite per la vendita [c.c. 1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
L’art. 1472 c.c., riguarda, invece, la vendita di cosa futura e prevede Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura [c.c. 1348], l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.
Altro ambito dove la permuta ha avuto risalto è in diritto agrario. In tale settore, si è specificato che Cass. civ., Sez. III, 03/11/1990, n. 10573 alla stregua del suo contenuto e della sua ratio, la disposizione dell'art. 8 2° comma l. n. 590 del 1965, che esclude la prelazione agraria in caso di permuta, si riferisce non solo alla permuta di fondi rustici con altri analoghi, ma a qualsiasi ipotesi di permuta, intesa questa secondo la definizione datane dall'art. 1552 c. c. e, quindi, compreso il contratto avente ad oggetto il trasferimento reciproco della proprietà con conguaglio in danaro, che costituisca elemento secondario ed accidentale, perché di scarso valore economico, rispetto al valore del bene cui si accompagna. Principio poi confermato da Corte d'Appello Salerno, 13/03/1998.
Curiosa la differenza tra permuta e compravendita in caso di evizione; infatti, l permutante evitto, a differenza di quanto disposto in materia di compravendita dall' art. 1483, che consente al compratore evitto soltanto di ottenere la restituzione del prezzo, ha la facoltà di scegliere tra la richiesta di restituzione della cosa data in permuta e il valore della cosa evitta, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Le spese della permuta sono a carico di entrambi i permutanti, in parti uguali.
Avv. Massimo Ambrosi