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GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL LEGITTIMARIO: LA “CAUTELA SOCINIANA”.

Com’è noto, l’articolo 549 del Codice civile impone al testatore il divieto di gravare con pesi e condizioni la quota spettante ai legittimari ossia ai membri della famiglia ai quali la legge assicura una quota del patrimonio ereditario in ogni caso e indipendentemente dalla volontà del de cuius che, nello specifico, sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.


Si tratta di una regola posta a salvaguardia del principio di intangibilità diretta della legittima a mente della quale il legittimario non è tenuto ad onorare pesi e condizioni che riducano il valore della propria quota di riserva dovendo, dunque, considerarli come nulli senza il necessario esperimento dell’azione di riduzione atteso che i pesi, gli oneri nonché i legati -se posti a carico della legittima- potrebbero incidere negativamente sulla quota dei legittimari stessi compromettendone la posizione giuridica.
Tuttavia, il mentovato principio di tutela dei legittimari trova un’eccezione nell’articolo 550 del Codice civile rubricato “Lascito eccedente la porzione di disponibile” , che tutela la quota di riserva da un punto di vista qualitativo prevedendo che, qualora il testatore disponga di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali sia stata assegnata la nuda proprietà della quota disponibile o parte di essa, possono scegliere di eseguire tale disposizione ovvero di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile (Cd. Cautela sociniana).
In tale ultimo caso, giova precisare che il legatario -conseguendo la disponibile abbandonata- non acquista la qualità di erede.


Nello specifico, la cautela sociniana disciplina le seguenti ipotesi:


• Art. 550, primo comma, c.c.: il testatore dispone in favore dell’erede legittimario beni in nuda proprietà, mentre in favore di terzi - legittimari o meno- il diritto di usufrutto oppure una rendita vitalizia il cui reddito eccede l’ammontare della porzione disponibile. (Es.: Caio lascia al figlio Tizio la nuda proprietà del suo intero patrimonio di 1.000.000,00 euro, mentre a favore del terzo Sempronio viene assegnato l’usufrutto su un immobile del valore di 800.000,00 euro).
In tale situazione, il legittimario (Tizio) può fare acquiescenza alle volontà testamentarie del de cuius (Caio) conseguendo, così, la nuda proprietà dell’intero immobile oggetto di usufrutto (mentre come legittimario avrebbe diritto a metà di esso) ovvero decidere di conseguire la piena proprietà della legittima su una quota dei beni, lasciando però al terzo (Sempronio) la nuda proprietà degli altri cespiti, limitatamente alla parte disponibile.
In quest’ultimo caso, giova ribadire che il terzo legatario usufruttuario, conseguendo la piena proprietà della parte disponibile abbandonata dal legittimario, a fronte del consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà, non acquista la qualità di erede essendo cambiato l’oggetto del legato: da usufrutto universale a piena proprietà della quota disponibile per il terzo, ovvero da nuda proprietà dell’intero a piena proprietà di una sola quota per il legittimario.
Tuttavia, proprio il mancato acquisto da parte del terzo della piena proprietà di una quota della massa ereditaria ha posto delle difficoltà teoriche che hanno trovato conforto nell’inquadramento del suddetto abbandono della nuda proprietà della disponibile in un atto di cessione di beni ereditari.


• Art. 550, secondo comma, c.c.: Il testatore assegna al legittimario il diritto di usufrutto, mentre dispone in favore di terzi la nuda proprietà per una parte eccedente la quota disponibile.
Anche per questa fattispecie, il legislatore ha configurato per i legittimari un analogo potere di scelta.
Appare utile evidenziare che l’illustrato potere di scelta riconosciuto in capo al legittimario, suscettibile di prova per testimoni o mediante presunzione, è qualificabile come un diritto potestativo e non richiede particolari requisiti di forma, potendo quello darvi corso anche per facta concludentia, purché entro il termine di prescrizione ordinario (id est 10 anni).
Sul punto, inoltre, il terzo comma dell’articolo 550, chiarisce che in caso di pluralità di legittimari, sarà necessaria la volontà concorde di tutti affinché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Infine, stante la ratio legis sottesa alla cautio sociniana, è bene specificare che le stesse norme sono valevoli anche nell’ipotesi in cui le disposizioni non siano state date con testamento, bensì con donazione ovvero nel caso in cui al posto dell’usufrutto vi sia una rendita vitalizia, ovvero un contratto con cui un vitaliziante si obblighi a corrispondere al vitaliziato, o ad un terzo, una prestazione economica periodica, per l’intera durata della vita del beneficiato, in cambio della cessione di un bene immobile o di un capitale.

Dott.ssa Miriana Martoni