È possibile apporre una vetrofania sulla vetrina di un negozio insistente in un condominio nonostante che il regolamento vieti l'installazione di insegne, targhe?
Com’è noto, nell’ambito di un condominio, i vari partecipanti - ossia i condomini- sono sia proprietari individuali sia comproprietari di parti comuni delle quali possono servirsi purché non ne alterino la funzione cui sono destinate e non impediscano agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In applicazione di tale principio, dunque, ciascun condomino può servirsi dei muri perimetrali dell’edificio condominiale per apporre targhe o insegne che diano risalto pubblicitario all’attività professionale o commerciale esercitata atteso che, l’apposizione di targhe e insegne, non altera la funzione di sostegno dell’edificio svolta dal muro perimetrale e costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune.
Tuttavia, il regolamento condominiale di tipo contrattuale può porre dei precisi limiti ai condomini nell’utilizzo delle parti comuni del palazzo e, quindi, può anche vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sulle facciate o rendere necessario il consenso dell’assemblea condominiale.
Sul punto, si rende necessario illustrare che il regolamento condominiale contrattuale, a differenza del regolamento di condominio ordinario, consente di limitare i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà e sulle parti comuni dell’edificio nonché di attribuire maggiori diritti ad uno o più condomini. Esso può ravvisarsi, in concreto, quando è predisposto dal costruttore dell’edificio ed è espressamente richiamato negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari ovvero quando è approvato, all’unanimità, dai condomini stessi.
Ciò posto, in riferimento all’affissione su un muro condominiale esterno di una targa o di un’insegna, si rileva che difficilmente può essere fatta rientrare nel concetto di innovazione.
Infatti, per innovazioni si intendono quelle modifiche tali da comportare un’alterazione sostanziale o il mutamento della originaria destinazione d’uso, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale o vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.
Per questi motivi, nonostante l’insegna muti, in un certo senso, l’aspetto della facciata, la sua affissione non può essere considerata come innovazione ma come semplice utilizzo delle parti comuni dell’edificio.
Alla luce di quanto sopra descritto, le possibilità di richiedere la rimozione dell’insegna dell’esercizio commerciale transitano attraverso una serie di verifiche afferenti, ad esempio, alla tipologia di regolamento condominiale, se contrattuale o ordinario: qualora sia contrattuale, infatti, è necessario capire se nel regolamento è sancito il divieto di installare targhe, insegne e simili sui muri perimetrali del palazzo o se tale attività sia subordinata ad una autorizzazione dell’assemblea.
Laddove, invece, il regolamento non sia di tipo contrattuale, per vietare l’affissione, servirà, in sede assembleare, l’unanimità dei consensi.
Inoltre, un altro aspetto da verificare concerne l’autorizzazione del Comune all’affissione dell’insegna che il negoziante è tenuto ad ottenere: spesso, infatti, i regolamenti comunali sulle affissioni (in genere consultabili sul sito internet del Comune di appartenenza) prevedono, tra i requisiti richiesti per la presentazione della domanda finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione all’affissione di targhe e insegne, anche l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
A sostegno di quanto sino ad ora dedotto, infine, appare utile richiamare alcune tra le recenti posizioni assunte, sul tema, dalla giurisprudenza di merito la quale, sull’assunto che l’apposizione di insegne pubblicitarie o di vetrine, nell’area del muro perimetrale di facciata corrispondente all’immobile di proprietà, ove realizzata conformemente ad eventuali regolamenti amministrativi sulle affissioni e fatto salvo il disposto dell'art. 1120 u.c. c.c., ha riconosciuto che tale attività costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ex art. 1102 c.c..
Non solo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il divieto “di fare varianti … alle facciate dell'immobile”, previsto dal regolamento condominiale, non precluda il mentovato uso della cosa comune, non costituendo l'apposizione di un'insegna una variante alla facciata dell'immobile, quantomeno non rinvenendo in tale disposizione un interesse meritevole di tutela risultante da un'espressione chiara, non suscettibile di dare luogo ad incertezze (Cfr. Corte appello Torino, Sez. II, 19/05/2020, n.537; Tribunale Bari sez. II, 01/06/2022, n.2153).
Dott.ssa Miriana Martoni