L’articolo 52 del Codice penale disciplina la causa di giustificazione (o scriminante) della legittima difesa attraverso la quale l’ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà di autotutelare i propri diritti quando corrano il pericolo di essere offesi da terzi e lo Stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela con i suoi organi, purché la difesa sia necessaria e proporzionata.
In altre parole, trova il fondamento nella volontà del Legislatore di derogare al monopolio statale nell’uso della forza.
La legittima difesa esige come presupposto che un diritto proprio o altrui corra il pericolo attuale di essere ingiustamente offeso e, dunque, deve trattarsi di un pericolo imminente e persistente, derivante da una condotta umana, la quale può concretizzarsi in un’azione o un’omissione.
In sostanza, a tenore dell’articolo 52, primo comma, c.p., la situazione di pericolo deve essere qualificata e non può essere già passata e, dunque, tradottasi in danno, neutralizzata o dissolta.
Del pari, non può trattarsi nemmeno di un pericolo futuro: di talché, non è consentita la difesa preventiva nei confronti di pericoli che non sono ancora sorti, ma che si profileranno solo a distanza di tempo.
Pertanto, la nozione di pericolo abbraccia, invece, l’ipotesi in cui la verificazione dell’offesa sia temporalmente imminente e l’ipotesi in cui sia perdurante e, cioè, quando l’offesa sia già in atto senza essersi esaurita.
Altro elemento essenziale è che l’offesa sia ingiusta e riferita ad un diritto dell’agente o di un terzo rientrando nella nozione di diritto qualsiasi interesse individuale espressamente tutelato dall’ordinamento, purché non si tratti di beni collettivi o a titolarità diffusa come, ad esempio, l’ambiente.
Vi è più, la condotta difensiva, per essere legittima, deve esser prima di tutto necessaria: l’agente deve essere stato costretto dalla necessità di difendersi poiché il pericolo non poteva essere neutralizzato né da una condotta alternativa lecita, né da una condotta meno lesiva da quella tenuta in concreto.
In altre parole, è necessario che l’agente non abbia altre vie per sventare il pericolo e, in particolare, non abbia la possibilità di difendere il bene senza commettere un fatto penalmente rilevante.
La difesa, inoltre, deve essere anche proporzionata all’offesa e dunque, ciò che si richiede non è la prevalenza del bene difeso rispetto a quello sacrificato, né l’equivalenza tra i due beni; infatti, l’aggredito può ledere anche un bene superiore sempreché il divario di valore tra i due beni non sia eccessivo.
Ai fini delle valutazioni dei beni in conflitto si farà riferimento alle valutazioni etico-sociali eventualmente rispecchiate dalla Costituzione.
Difatti, è dalla Costituzione che si ricava la superiorità del bene vita –annoverato tra i diritti inviolabili dell’uomo- rispetto al bene patrimonio che la Carta costituzionale considera strumentale e sottopone al limite della utilità sociale.
Legittima difesa domiciliare
Volgendo l’attenzione alla legittima difesa domiciliare, appare utile rilevare che il legislatore, rispondendo alle pressioni dell’opinione pubblica, ha dato vita a due riforme con la finalità di estendere l’ambito di applicazione della scriminante de quo.
Precisamente, la L. 59 del 2009 ha introdotto due nuovi commi all’articolo 52 c.p. ampliando i limiti della legittima difesa per i casi in cui il fatto venga posto in essere nell’abitazione, o in altri luoghi di privata dimora o nei luoghi in cui venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale al fine difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i propri beni o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Dunque, viene inserita una affermazione di sussistenza della proporzionalità ex lege, tra la reazione attuata attraverso l’utilizzo di un’arma e l’aggressione contra legem, restando, comunque, necessaria la sussistenza degli altri presupposti della legittima difesa che avrebbero dovuto essere autonomamente accertati, non potendosi operare alcuna presunzione di sussistenza dei requisiti della aggressione ingiusta, della legittima reazione e della attualità ed involontarietà del pericolo.
Tuttavia, tale riforma è stata oggetto di moltissime polemiche, sia di carattere politico che tecnico-giuridico. Per quanto attiene in particolare a queste ultime, è stato affermato che la novella non ha sostanzialmente modificato i termini di applicazione della legittima difesa, consentendo una indiscriminata reazione al soggetto che violi il domicilio e la privacy altrui introducendosi in un luogo di privata dimora.
Secondo la giurisprudenza, pur essendo mutato il concetto di proporzionalità che, in determinati specifici casi si presume, sarà comunque necessario svolgere una attenta verifica della sussistenza dell’attualità del pericolo e della legittimità della reazione, intendendosi in particolare la necessità inevitabile ed insuperabile di ricorrere all’utilizzo dell’arma. Se non sussisteranno gli altri ordinari requisiti della legittima difesa, sarà inutile una qualunque indagine in merito al requisito della proporzionalità.
La legge n. 36/2019
Successivamente, nell’aprile del 2019 con la Legge n. 36, il legislatore è intervenuto nuovamente modificando l’ultimo comma dell’articolo 52 c.p. sulla scorta di considerazioni dettate dalla situazione di emergenza sociale che ha agitato l’opinione pubblica.
In particolare, il legislatore ha inteso creare una sorta di presunzione assoluta e invincibile di sussistenza della legittima difesa allorquando l’atto aggressivo venga posto in essere per respingere una intrusione posta in essere “con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica”.
Tale presunzione legale di sussistenza della legittima difesa è eccessivamente rigida, infatti, c’è un preciso rango tra beni costituzionali che va rispettato, a prescindere dalle discrezionali intenzioni del legislatore. In particolare, tale bilanciamento tra beni giuridici in conflitto si renderà tanto più necessario quando si tratterà di confrontare il bene della vita dell’aggressore con i diritti patrimoniali dell’offeso.
Sul punto, di recente, la giurisprudenza ha chiarito che rispetto alla legittima difesa domiciliare l’uso di un’arma, sebbene legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, purché il pericolo di offesa sia attuale; l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale (Cfr. Cass. Pen., Sez. I., 15/01/2020, n. 13191).
Le scriminanti putative
Da ultimo, è bene fare un cenno anche alle cd. “scriminanti putative” regolate dall’articolo 59, quarto comma, c.p. per tali intendendosi quelle situazioni in virtù delle quali un soggetto ritiene, in buona fede, che esista una delle cause di giustificazione di cui all’articolo 52 e ss. C.p.
Precisamente, le circostanze di cui parla l’articolo 59 si riferiscono a delle situazioni che escludono la colpevolezza del fatto: con le scriminanti putative la legge equipara la situazione in cui la causa di giustificazione sussista realmente alla situazione in cui il soggetto agisce ritenendo -erroneamente, ma incolpevolmente- i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, in realtà inesistenti.
Pertanto, si parla di legittima difesa putativa qualora si sia concretizzata una errata percezione delle circostanze oggettive inerenti al pericolo attuale o all’aggressione ingiusta a condizione che l’errore stesso sia giustificato da elementi oggettivi e che non sia, comunque, determinato da negligenza, imprudenza o imperizia potendo, in tale ultimo caso, il soggetto essere punito laddove il fatto verificatosi in concreto sia previsto dalla legge come delitto colposo.
Conclusione
In conclusione, dunque, la giurisprudenza sembra aver adottato un’interpretazione restrittiva dell’istituto della legittima difesa domiciliare in modo tale da imporre all’interprete di valutare tutte le circostanze concrete, rivestendo particolare importanza i presupposti e i limiti che caratterizzano la legittima difesa in generale.
Dott.ssa Miriana Martoni