Con la sentenza n.35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite hanno chiarito se l’esperimento dell’azione diretta ex art.141 cod.ass. presupponga il coinvolgimento nel sinistro stradale di almeno due veicoli oppure se essa possa essere esercitata anche ove sia coinvolto solo il veicolo che trasportava il passeggero danneggiato.
La decisione, chiarendo la questione, ha espresso i seguenti principi di diritto:
- "l'azione diretta prevista dall' art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito";
- "la tutela rafforzata riconosciuta dall'art.141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile";
- "nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art.144 cod.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile".
La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vedeva coinvolto un unico veicolo, il cui terzo trasportato (moglie del conducente-proprietario del veicolo), decedeva a seguito dell’urto contro il guard-rail.
Gli eredi della donna agivano ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) per il risarcimento dei danni patiti per il decesso.
Gli attori convenivano in giudizio la compagnia di assicurazioni che assicurava la responsabilità civile del veicolo del marito, chiedendo, in favore del medesimo, il risarcimento del danno dallo stesso subito iure proprio per la perdita della relazione con la defunta e, altresì, in favore di tutti gli attori, il risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale patito dalla defunta.
Il Tribunale di Milano condannava la società di assicurazioni al risarcimento del danno subito iure proprio dal marito (liquidandolo in 180.000,00 euro, tenuto conto del concorso di colpa della vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza); rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno richiesto iure hereditatis, rilevando che la morte della moglie era sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro.
La compagnia assicurativa impugnava la sentenza contestando l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del conducente responsabile del sinistro.
La Corte di Appello accoglieva il gravame
Il marito è ricorso in cassazione.
La questione posta al vaglio delle Sezioni Unite è, dunque, l’applicabilità dell’art. 141 anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.
Nel 2017 (Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, n.16477) veniva affermato un principio di diritto condiviso: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
Secondo questo orientamento non sarebbe necessario il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro e, quindi, pur essendo responsabile il conducente (marito della vittima) lo stesso potrebbe chiedere ex art. 141 il risarcimento del danno iure successionis della moglie deceduta.
Successivamente, però, sempre la terza Sezione (08/10/2019, n.25033), sanciva che il trasportato non può esperire l’azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, e riteneva che “il presupposto per l’operatività dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assenza di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli”.
Più di recente, Cass. civ. sez. III, 23/06/2021, n.17963 ha confermato tale ultima interpretazione esprimento il seguente, argomentato opinamento:
«in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito».
La Corte (che, nel caso, ha escluso il ricorso all’azione diretta in favore del passeggero trasportato a bordo di una vettura che era uscita di strada a seguito della perdita di controllo da parte del conducente) ha evidenziato - fra l’altro - che «l’esigenza di tutela rafforzata» del trasportato posta alla base dell’art. 141 cod. ass. «emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità».
Ebbene, secondo le S.U., queste pronunce non integrano un contrasto interpretativo in termini netti ed univoci, dato che anche Cass. n. 16477/2017 sembra riconoscere la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli e la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è propriamente che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato in coerenza con il tenore del principio di diritto poi formulato», salvo il limite del «sinistro cagionato da caso fortuito», mentre «nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato, l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141», dato che, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141». Ha concluso che l’«azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile».
Quindi, nel caso concreto sottoposto all'attenzione della Corte, l’attore, quale conducente del veicolo e unico responsabile dell’evento non può godere dei vantaggi dell’assicurazione.
Ciò costituisce corollario del principio generale, sotteso all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso. Infatti, tale principio fondamentale si trova nell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato.
Neppure si potrebbe invocare l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 141 CdA in favore del trasportato, assimilando la sua posizione a quella della vittima primaria. Nel caso concreto l’attore è autore esclusivo dell’illecito, il che esclude in radice la predicabilità della sua pretesa risarcitoria.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, nell'interpretazione dell’art. 141, il dato letterale è ineludibile ed è costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto coinvolto un solo mezzo. L’intero “meccanismo” logico-sistematico disegnato dall’art. 141 è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, e presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile). L’applicazione dell’art. 141 in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe, pertanto, la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma.”
In definitiva: “l’azione diretta prevista dall’art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito….la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”.
Una tale lettura consente di ritenere assodato che la previsione dell’art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall’ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l’azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. -concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall’art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall’art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale; scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall’art. 2054, comma primo, c.c., l’onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell’obbligazione dell’assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand’anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L’ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:
- o ricorrere all’azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell’alleggerimento dell’onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l’ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l’assicuratore del vettore riesca a dimostrare l’esclusiva responsabilità d’un terzo nella causazione del sinistro; e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l’allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Va comunque ricordato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell’art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell’art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l’accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l’attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.
Avv. Andrea Galiffa