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REDDITO DI CITTADINANZA E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.

MANCATE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI VARIAZIONI OCCUPAZIONALI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA: DISCIPLINA E CONSEGUENZE.

Il Reddito di Cittadinanza (“RdC”) è stato inserito nel nostro ordinamento, a partire dal marzo 2019, come misura funzionale al contrasto alla povertà, all'inclusione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta, dunque, di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione nella società, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il  lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Sulla scorta di ciò, viene richiesto a chi propone la domanda di ammissione al beneficio o a coloro che ne hanno il  godimento, di fornire una serie di informazioni e di garantire costanti comunicazioni al fine di agevolarne l'erogazione e di scongiurare eventuali intenti truffaldini.

A tal proposito, infatti, accade spesso che le controversie concernenti il beneficio del Reddito di Cittadinanza scaturiscano proprio da mancate comunicazioni obbligatorie circa -ad esempio- le variazioni occupazionali.

Si tratta di questioni che si disciplinano prendendo in considerazione i riferimenti normativi rappresentati dalla L.4/2019 e dalle comunicazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e segnatamente la Circolare INPS n.43/2019.

Com'è noto, infatti, l'articolo 3, ottavo comma, L.4 /2019, in primo luogo, chiarisce che nelle ipotesi di variazione della condizione occupazionale -nelle forme di avvio di una attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC- il maggior reddito da lavoro contribuisce alla determinazione del beneficio economico nella  misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo  a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. In secondo luogo, la norma in esame specifica che il reddito da lavoro dipendente viene desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.150, convertito con modificazioni dalla legge 28  novembre 1996, n.608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. Inoltre, lo stesso articolo 3 evidenzia anche che le già menzionate comunicazioni obbligatorie, quali l'avvio dell'attività di lavoro dipendente, sono rimesse al lavoratore nel senso che quest'ultimo ha l'onere di informare l'INPS circa eventuali variazioni occupazionali o avvio di attività lavorative secondo modalità definite dall'Istituto medesimo che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, primo comma.

Dunque, la norma appena citata mette in luce, sebbene non venga chiaramente esplicitata, la necessità che gli interessati o i beneficiari del RdC consultino frequentemente i canali di informazione forniti dall'INPS, dal momento che è proprio quest'ultimo il destinatario delle domande di ammissione al beneficio e dunque, il principale intermediario per il suo ottenimento.

Ciò posto, nel momento in cui un soggetto ottiene il beneficio, si deve spostare l'attenzione alla Circolare n.43/2019 dell'INPS ed in particolare all'articolo 8 rubricato “Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio” e, precisamente, al punto “C.1” il quale dapprima ribadisce che in caso di variazione delle condizioni occupazionali, nelle forme di avvio di una attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre nella misura del'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Successivamente, la norma de quo mette in luce la necessità, finalizzata alla agevolazione dell'erogazione della prestazione, che l'avvio dell'attività e il suddetto reddito siano comunicati tramite modello “RdC-PdC- Com Esteso” all'INPS, per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio. Vie più, la norma in esame analizza anche la circostanza che l'attività lavorativa dipendente, già comunicata in sede di presentazione della domanda di RdC o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell'anno solare successivo. Ebbene, in tale ipotesi il soggetto beneficiario è tenuto a compilare un nuovo modello “RdC/PdC- Com Esteso” , entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l'intera annualità.

In altre parole, la Circolare n.43/2019 con l'articolo 8 ha chiarito in modo esplicito l'importanza che il lavoratore  dipendente comunichi l'attività lavorativa, anche laddove sia dallo stesso già stata comunicata in sede di presentazione della domanda di ammissione al benefico, nell'ipotesi in cui quella si protragga nell'anno solare successivo.

A tal punto, appare opportuno esaminare anche l'aspetto sanzionatorio qualora il soggetto beneficiario non fornisca le dovute comunicazioni. Infatti, l'articolo 7, quarto comma, L. 4/2019 dispone che nel momento in cui l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito.

Pertanto, alla luce di quanto appena illustrato, la norma definisce in modo limpido che la conseguenza inevitabile di qualsiasi omessa dichiarazione circa eventuali variazioni comporta la decadenza dal beneficio con effetti retroattivi, costringendo il beneficiario a restituire tutto quanto indebitamente ricevuto.

In tal senso, dunque, nell' ipotesi in cui un soggetto beneficiario del RdC che abbia comunicato, in sede di presentazione della domanda, le proprie occupazioni ma non si sia impegnato a presentare il modello RdC – esteso qualora la medesima attività si fosse protratta nell'anno solare successivo, entro i summenzionati termini, potrebbe essere tenuto a restituire quanto eventualmente percepito all'INPS a fronte della mancata comunicazione circa i redditi futuri presunti in relazione ad una attività lavorativa in prosecuzione.

Dott.ssa Miriana Martoni