PRIMA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART 649 C.P.P.
La recente pronuncia n.149/2022 si connota come la prima declaratoria di illegittimità costituzionale in materia di ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, dopo una serie di pronunce in cui, al contrario, veniva riconosciuta la manifesta inammissibilità delle questioni relative al medesimo art. 649 c.p.p.
Pertanto, in tal senso, può pacificamente considerarsi una sentenza "apripista" ad ulteriori interventi di censura da parte della Consulta sul tema.
Nello specifico, il principio elaborato dalla Corte Costituzionale è, dunque, la illegittimità costituzionale dell'articolo 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il Giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'articolo 171-ter della L. 633 del 1941- relativa alla protezione del diritto di autore o di altri diritti connessi al suo esercizio- che, rispetto al medesimo fatto, sia già stato sottoposto ad un procedimento, concluso definitivamente, per l'illecito amministrativo dell'articolo 174-bis della medesima L.633 del 1941.
Precisamente, la Corte è stata investita da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Verona, con ordinanza datata 17 giugno 2021, avente ad oggetto i summenzionati articoli di legge e riguardante la vicenda di un soggetto- proprietario di una copisteria- che, avendo fotocopiato abusivamente dei libri di testo, aveva già subito una condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria. Tuttavia, poichè per il medesimo fatto, il citato articolo 171 ter L.633/1941 prescrive la pena detentiva e multa, l'imputato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Verona.
Preliminarmente, si rende oppportuno specificare che l'articolo 171-ter, introdotto dall'articolo 17, primo comma, del D.lgs 685/1994- in attuazione alla Direttiva 92/100/CEE relativa al diritto di noleggio, prestito e di taluni altri diritti connessi al diritto d'autore in maniera di proprietà intellettuale, così come previsto dalla legge delega del 22/02/1994, n.146- prevede, al primo e secondo comma, una serie di fattispecie delittuose punite con la pena della reclusione (da sei mesi a tre anni per le ipotesi del primo comma e da uno a quattro anni per quelle del secondo comma) congiunta con la multa da 2.582 a 15.439 euro. Ai sensi dell'articolo 174-bis L. 633/1941 invece -ferme le sanzioni penali applicabili- la violazione delle disposizioni previste nella sezione -incluse, quindi, quelle di cui al precedente articolo 171-ter- comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a 103 euro. Laddove il prezzo non possa essere facilmente determinato, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro che si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Alla luce di ciò, si evidenzia come le due disposizioni sanzionino le medesime condotte materiali con una volontà legislativa di cumulare, in capo al medesimo trasgressore, le due tipologie di sanzioni. Ciò posto, nello sviscerare la questione sottoposta al propio vaglio, la Consulta, in primo luogo e dopo aver delimitato i confini del petitum formulato dal giudice a quo nel senso di estendere la disciplina di cui all'articolo 649 c.p.p. alla sola ipotesi in cui l'imputato di uno dei delitti compresi nell'articolo 171-ter L. 633/1941 sia già stato sottoposto in via definitiva ad una sanzione amministrativa, ha preso le mosse dai cd. "criteri Engel", enunciati dalla Corte EDU con la sentenza del 15 novembre 2016 (Cfr. Corte EDU, A.B. c. Norvegia, 15 novembre 2016, §§130-132), con cui si è riconsciuta la natura sostanzialmente punitiva delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di diritto d'autore. Dunque, in virtù di tale premessa, il Giudice delle Leggi ha sancito la necessità di verificare se i due procedimenti finalizzati alla irrogazione delle sanzioni- penali e amministrative- entrambi di natura punitiva, possano ritenersi avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, così da risultare parti di un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, insuscettibile di produrre effetti sproporzionati sui diritti fondamentali dell’interessato. Infatti, se così fosse, il sistema di “doppio binario” disegnato dal Legislatore non risulterebbe, di per sé, incompatibile con l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e, di riflesso, con l’articolo 117 comma 1 Cost.
Ebbene, secondo gli Ermellini, posto che certamente il sistema contempla la possibilità che il destinatario dei relativi precetti subisca due procedimenti distinti, con due classi di sanzioni, non si ritiene che essi perseguano scopi complementari o che concernano aspetti diversi del comportamento illecito. Ci si trova, infatti, di fronte a sanzioni che, con identico scopo dissuasivo, colpiscono la medesima condotta, salvo il caso, poco più che teorico, di una condotta meramente colposa, sanzionabile solo in via amministrativa.
Il tutto, inoltre, senza prevedere alcun meccanismo idoeno a:
– evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove;
– assicurare un ragionevole coordinamento temporale dei procedimenti;
– consentire al giudice penale di tenere conto della sanzione già irrogata ai fini della commisurazione della pena in modo da evitare che una medesima condotta sia punita in modo sproporzionato.
In tal senso, quindi, sussistono le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem che, si ricorda, costituisce un diritto fondamentale dell'individuo finalizzato ad evitare sofferenze e costi derivanti da un secondo processo in relazione a fatti per i quali si è già stati giudicati.
In ogni caso, la Corte si premura di precisare che la decisione adottata non è né in grado di neutralizzare l’ipotesi inversa, in cui l’autore della violazione sia stato già definitivamente giudicato per uno dei delitti di cui all’art. 171-ter della L. 633/1941 e sia successivamente sottoposto a procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 174-bis della medesima legge, né idonea a conferire razionalità complessiva al sistema, che consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all’interessato dei costi personali ed economici.
Di conseguenza, anche in tale circostanza, come spesso accade, la Corte si trova a rivolgere un monito al Legislatore, affinchè provveda a ridefinire in modo coerente la disciplina del "doppio binario" sanzionatorio virtù dei prinicpi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale stessa (Cfr., Corte Cost., 16 giugno 2022, n.149).
Dott.ssa Miriana Martoni