“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In materia di responsabilità ex art. 2051 codice civile grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituito anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato.
Il custode deve dimostrare qualche cosa in più: il caso fortuito; se questa prova non riesce, vige la presunzione della responsabilità dello stesso.
Sul custode incombe, quindi, una presunzione di responsabilità, che riveste carattere oggettivo e che può essere superata dimostrando rigorosamente che l’evento dannoso è derivato da caso fortuito.
La Suprema Corte di Cassazione, nel tempo, con una serie di pronunce ha rivalorizzato l’obbligo di custodia ponendo a carico del custode la prova del fortuito in termini più rigorosi che in passato.
Infatti, con la sentenza del 23 gennaio 2019 n. 1725 ha stabilito che il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo, o del danneggiato, soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
Inoltre, nella sentenza del 29 gennaio 2019 n. 2345 ha rilevato che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l’efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, ovvero a espungere la responsabilità del custode.
Ed ancora, la sentenza del 12 maggio 2020 n. 8811 rileva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l’esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Con la sentenza del 13 gennaio 2021 n. 456, infine, si conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità.
A questi indirizzi giurisprudenziali gli Ermellini hanno inteso dare continuità con la recentissima sentenza del 2 maggio 2022 n. 13729, mediante la quale hanno cassato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto la condotta del danneggiato tale da integrare di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro, ritenendo, quindi, di non potersi riscontrare il necessario sforzo di diligenza nel comportamento del danneggiato finalizzato ad evitare l'avvallamento stradale.
In conclusione, la condotta del danneggiato verificatasi perché l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui è avvenuto il sinistro non è sufficiente ad integrare il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.
Difatti nella Sentenza, da ultimo cennata, si legge: “…la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l'avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l'orario in cui era avvenuto il sinistro. Ciò non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il Comune avrebbe dovuto prevenire l'avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni "risorgendo" la custodia”.
Dott. Edoardo Manucci