logo-trasp
L’esenzione IMU per l’abitazione principale alla luce dell’ordinanza n. 1199 resa dalla Corte di Cassazione il 17 gennaio 2022

Come noto, l'articolo 13, II comma, del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, definisce quale abitazione principale in relazione alla quale poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, l'immobile "iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Pertanto, la possibilità di godere della detta prerogativa, deve ritenersi ineluttabilmente subordinata ed intimamente connessa ai concetti di stabile dimora e residenza anagrafica che, necessariamente, devono ricorrere, cumulativamente, in capo al possessore dell'immobile e al proprio nucleo familiare al fine di configurare, in capo al medesimo, il diritto all'esenzione.

E' cioè prescritto e richiesto, che il possessore ed i familiari appartenenti al suo nucleo familiare:

a) dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che

b) vi risiedano anagraficamente.

L'emissione dell'ordinanza n. 1199 del 17.01.2022, in commento, segue e ribadisce concetti già espressi dalla Suprema Corte con la precedente n.17408 del 17 giugno 2021 con la quale, la giurisprudenza apicale, aveva già avuto modo di chiarire che il contribuente ha la possibilità di godere del beneficio dell'esenzione dal pagamento del mentovato tributo locale, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui, tanto il possessore, quanto il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anche anagraficamente.  

Orbene, con l'ordinanza n.1199 del 17 gennaio u.s., la Corte, oltre a ribadire tutti gli assunti già espressi nella ricordata ordinanza di giugno, evidenzia ulteriormente che, ai fini dell'esenzione IMU, è richiesto che l'abitazione principale sia solo una e che i coniugi non siano separati legalmente. Ergo. Nell'ipotesi in cui due coniugi stabiliscano la propria dimora abituale e residenza in due immobili distinti, il nucleo familiare resta unico ed unica, pertanto, ai fini della fruizione dell'agevolazione IMU, deve essere l'abitazione principale ad esso riferibile.

Il caso sottoposto al giudizio della Corte traeva origine dalla proposizione, da parte di un Comune, di un ricorso di legittimità avverso la sentenza con la quale la CTR aveva rigettato il gravame spiegato dal medesimo Ente nei confronti della statuizione del Giudice tributario di prime cure (che aveva accolto il ricorso incardinato dal contribuente avverso l'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2012), sull'assunto che l'immobile non potesse considerarsi esente in quanto abitazione principale perchè il marito, non separato legalmente, aveva la residenza e la dimora abituale in altro comune. Segnatamente, l'ente deduceva l'opinamento secondo cui la fruizione dell'agevolazione dovesse imprescindibilmente ricollegarsi all'ipotesi in cui, in riferimento alla stessa unità immobiliare, sia il possessore che il suo nucleo familiare, non solo vi dimorino stabilmente ma vi risiedano anche anagraficamente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo il motivo fondato confermando ed evidenziando come il principio trovi fondamento nella ratio dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 finalizzato ad impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro comune, da parte di uno dei due coniugi, crei la possibilità di godere, due volte, di benefici previsti solo per l'abitazione principale.

Specifica ulteriormente la Corte che nella diversa ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni si applichino per un solo immobile; ciò proprio al fine di scoraggiare  comportamenti elusivi in ordine all'applicazione dell'agevolazione per la sola abitazione principale.
Il medesimo principio, sebbene la fattispecie non sia espressamente normata, deve ritenersi applicabile, secondo la Corte, al caso in cui i due immobili siano collocati in comuni diversi.

Viene pertanto resa dalla giurisprudenza apicale, in accoglimento del gravame spiegato dal predetto Comune, un'interpretazione rigoristica del dettato normativo, dovendosi considerare, quale abitazione principale, unicamente quella in cui il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato la residenza e la dimora abituale (da intendersi come il luogo dove la famiglia abita per la maggior parte dell'anno).

Avv. Andrea Galiffa