Con sentenza n. 34798 del 16.9.2024 la Sez. V della Cassazione Penale ribadisce il principio per cui
la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità. Il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare d'ufficio tale estinzione, essendo precluso l'annullamento con rinvio in presenza di una causa estintiva.
Ribadisce in quanto tale principio era stato affermato dalla Cassazione 33392/2023 e da altre sentenze di legittimità.
La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.
Precedentemente, il principio non era pacifico, anzi.
Si è giunti, nel 2004, alla sentenza a Sezioni Unite n. 24246 della quale si riporta, per l’appunto, parte della motivazione, al fine di comprendere la discussione delle diverse teorie interpretative e la soluzione fornita.
Le Sezioni unite sono ora chiamate a decidere se, in presenza di doglianze da ritenere inammissibili possa, ove intervenga, dopo la proposizione del ricorso, un atto di remissione della querela, essere dichiarata l'estinzione del reato per tale causa ovvero se l'invalidita' dell'atto di impugnazione precluda l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. risultando comunque preliminare l'operativita' del precetto di cui al combinato disposto dell'art. 591 c.p.p. e dell'art. 606, comma 3, c.p.p..
Rimangono, pertanto, confermati, per un verso, l'effetto estintivo proprio anche della remissione, al pari di ogni altra causa di estinzione del reato, per un altro verso, le connotazioni peculiari di tale causa estintiva rispetto alle altre cause di estinzione; collegandosi essa direttamente all'esercizio dell'azione penale, per di piu', in forza dell'esercizio di un diritto potestativo del querelante, diretto, attraverso un contrarius actus, a porre nel nulla la condizione per l'inizio dell'azione penale. Donde la necessita' di conferire alla voluntas del remittente la massima valenza sul piano del possibile giuridico; il che appare, del resto, comprovato, sia dalla riscontrata peculiare nozione di sentenza irrevocabile derivante dal codice penale sia dalla possibilita' che l'effetto estintivo possa teoricamente avverarsi pure dopo la formazione del giudicato formale.
Le considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite alla affermazione del principio di diritto in base al quale la remissione di querela intervenuta successivamente ad un ricorso inammissibile, purche' proposto nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p., determina l'estinzione del reato per tale causa.
Si ricorda, per completezza, che la remissione di querela può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, sia in Tribunale/Giudice di Pace che dinanzi a Carabinieri/Polizia.
Inoltre, è possibile affermare che l'accettazione della remissione di querela si presume, purchè non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato. In base al suddetto ragionamento la citata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha qualificato la remissione di querela come atto giuridico unilaterale, che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutarla e, quindi, rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. (Cass. 27052/2023).
Principio, questo, confermato anche da Cass. 37026/2023 In particolare, quanto al tenore della remissione di querela, che riguarda un error in procedendo e legittima l'accesso agli atti di questa Corte (Sez. U., Policastro), deve rilevarsi come con la dichiarazione depositata all'udienza del 17 febbraio 2022 tenuta dinanzi al Tribunale, la persona offesa comunicava di aver ricevuto risarcimento integrale e dichiarava di non avere intenzione di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processo. Tale dichiarazione integra una remissione processuale esplicita ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma 1. Questo Collegio aderisce, poi, al principio per cui ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01).
Conclusioni.
La remissione di querela, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, prevale sulla presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione stesso.
La remissione di querela, per essere efficace, non necessita di accettazione espressa da parte del querelato essendo sufficiente che non vi sia un suo rifiuto, espresso o tacito (spesso, in primo grado,in presenza di remissione di querela, infatti, viene chiesto al difensore se è a conoscenza di motivi che ostano all’accettazione della remissione stessa; alla risposta negativa del difensore, segue la dichiarazione di non doversi procedere da parte del Giudice).
Avv. Massimo Ambrosi