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L’ASCOLTO DEL MINORE

L’ascolto del minore è un istituto disciplinato dal terzo comma dell’articolo 315 bis del Codice civile a mente del quale ciascun minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che sono destinate ad incidere sulla propria dimensione individuale e personale.

Pertanto, il minore dovrà essere sentito in tutti i procedimenti in cui si debba disporre del proprio affidamento, collocamento, cambio di residenza, istruzione ed educazione e, più in generale, in tutti i procedimenti in cui si debbano assumere delle scelte relative alla salute ovvero modificare o revocare provvedimenti già resi.

Il minore, inoltre, dovrà essere ascoltato in tutti i procedimenti concernenti la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale.

Dal punto di vista processuale, si fa riferimento al primo comma dell’articolo 473 bis 4 c.p.c., il quale sancisce che il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nell’ambito dei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano dovendo le opinioni del minore essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

La suprema Corte ha evidenziato che - salvo le circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 473 bis 4 c.p.c. (ascolto in contrasto con l’interesse del minore, ascolto manifestamente superfluo, ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore, volontà di non essere ascoltato manifestata dal minore)-  il mancato ascolto del minore nell’ambito dei suddetti procedimenti integra una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore medesimo, laddove non sia sorretto da una motivazione sull’assenza di discernimento, per tale intendendosi l’acquisizione delle competenze intellettuali e concettuali che aiutino il minore a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti dal di fuori della propria sfera personale, tale da giustificarne l’omissione (Cfr. Cass., sez. I, n. 7262/2022).

La riforma Cartabia, rispetto al tema in oggetto e in particolare relativamente alle modalità di ascolto, ha introdotto delle significative novità.

Precisamente, l’ascolto del minore è condotto dal giudice (cd. ascolto diretto), il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari (cd. ascolto assistito) senza tuttavia la possibilità di delegare tale incombente a soggetti terzi quali gli operatori dei servizi sociali o i consulenti tecnici d’ufficio.

L’ascolto, inoltre, a tenore dell’articolo 473 bis 5 c.p.c, deve avvenire separatamente qualora vi siano più minori infradiciottenni e in udienza, la quale dovrà essere fissata compatibilmente con gli orari scolastici del minore e, ove possibile, in locali adeguati alla sua età anche diversi dalle aule di Tribunale il tutto salvaguardando il minore stesso con ogni mezzo tecnico idoneo.

Altro aspetto fondamentale è descritto dall’articolo 473 bis 6 c.p.c. secondo cui, qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice è tenuto a provvedere all’ascolto personalmente e senza ritardo assumendo sommarie informazioni in merito al rifiuto e disponendo l’abbreviazione dei termini processuali.

Il giudice procede senza ritardo all’ascolto anche a fronte di segnalazioni relative a condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

In tali situazioni, infatti, lo strumento dell’ascolto appare funzionale a raccogliere le opinioni del minore, a capire le ragioni del rifiuto dello stesso ad incontrare uno o entrambi i genitori e a determinare gli interventi più opportuni di sostegno da porre in essere al fine di salvaguardare il diritto alla bigenitorialità che non può essere considerata coercibile.

Sul punto, invero, giova rammentare che già da tempo gli Ermellini hanno chiarito che proprio la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica l’impossibilità di obbligare il minore a frequentare il genitore laddove lo stesso dimostri una chiara avversione a coltivare con esso un rapporto continuativo (Cfr. Cass., sez. I, n. 11170/2019).

Dal punto di vista degli effetti dell’ascolto, preme specificare che sebbene tale strumento non costituisca un mezzo di prova destinato a suffragare le posizioni di una o dell’altra parte ma uno strumento di tutela del minore utile ad assumere tutte le decisioni che possano realizzare i suoi interessi, la violazione dell’articolo 473 bis 4 c.p.c. determina la violazione del principio del contraddittorio e, dunque, una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Non solo, essendo il diritto del minore ad essere ascoltato tutelato anche nelle fonti sovranazionali (Cfr. art 12 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; artt. 3 e 6 Convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo; art. 4 Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale; art 24 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 21 Reg. UE 2019/1111) la sua violazione potrebbe diffondersi anche sulla possibilità di circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale nell’ambito dell’UE.

Avv. Miriana Martoni