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FERMATO ALLA GUIDA: POSSO RIFIUTARMI DI FARE LE ANALISI DEL SANGUE?

Come noto, il Codice della Strada punisce chi oppone il rifiuto agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze psicotrope.

186 comma 7 per alcool: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

187 comma 8 per droga: Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Tuttavia, da ultimo, con la recentissima sentenza n. 30041 del 23 luglio 2024 (che peraltro ribadisce i principi conformi già espressi in 46168/2021, 40758/2017 e 21192/2012) la Sezione IV della Cassazione Penale precisa che:

Non integra il reato di cui all'art. 187, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti mediante prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria, quando l'imputato non sia stato previamente sottoposto ad accertamenti qualitativi non invasivi o ad altre procedure previste dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo.

Il mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici o di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (nella specie, recandosi presso una struttura sanitaria), opposto da soggetto al di fuori dalle procedure di cui ai commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 187 CdS o non sottoposto a cure mediche, non è sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 186, comma 7, né a quella di cui all'art. 187, comma 8, CdS, non essendo contemplata in taluna delle ipotesi previste dalle richiamate disposizioni, e, quindi, difettando di rilevanza penale, in conformità al principio di legalità in termini di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem).

Nella motivazione della sentenza si legge:

Quanto alla prima fattispecie, l'art. 186, comma 7, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dello stesso articolo.

Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 7 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 4 del citato art. 186 cod. strada.

Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada).

Per i conducenti "coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).

4.1. Nel caso in esame, data la situazione fattuale accertata in sede di merito, non ricorre taluna delle ipotesi contemplate dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186, cod. strada, con conseguente insussumibilità della fattispecie concretamente accertata in quella astrattamente prevista dal comma 7 del citato articolo.

L'imputato non è stato invitato, ex art. 186, comma 3, cod. pen., a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi ovvero a prova anche attraverso apparecchi portatili, non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.

Gli organi di Polizia stradale non hanno esercitato la facoltà, di cui all'art. 186, comma 4, cod. strada, di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando, non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.

Non vi è stata richiesta degli organi di Polizia stradale, ex art. 186, comma 5, cod. strada, rivolta a strutture sanitarie di base o a quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, di accertamento del tasso alcolemico sul conducente A.A., coinvolto in incidente stradale, non essendo quindi giuridicamente configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti (da parte dell'imputato che ha rifiutato di recarsi presso una delle dette strutture).

4.2. Da quanto innanzi consegue che la fattispecie accertata in concreto, caratterizzata dal mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in

incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici (nella specie, recandosi presso una struttura sanitaria), opposto da soggetto non sottoposto a cure mediche, non è dunque sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, non essendo contemplata in taluna delle ipotesi previste dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo e, quindi, difettando di rilevanza penale, in conformità al principio di legalità in termini di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem).

Tale interpretazione, sostanzialmente ribadita da Sez. 4, n. 46168 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302-01 (che richiama anche Sez. 4, n. 40758 del 12/07/2017, Bianchini, non massimata, e Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellancin, Rv. 252736-01) è stata anche sostenuta, come evidenziato dal detto arresto di legittimità, da parte di Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953-01 (trattasi di sentenza massimata nei termini per cui: "Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali").

4.3. In merito necessita un chiarimento ermeneutico in ragione delle sollecitazioni provenienti dal ricorrente, il quale, sul punto, correttamente critica le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado poi fatta propria dal giudice d'appello, laddove è stato ritenuto sussistente il presupposto, di cui all'art. 186, comma 5, cod. strada, della sottoposizione a cure mediche in ragione della mera percezione, ad opera di appartenenti alla pattuglia giunta per seconda sul luogo del sinistro, di una ferita ancora sanguinante sulla persona dell'imputato, dopo che, ricevute le cure mediche da personale dell'ambulanza, questi si era allontanato dai luoghi per poi farvi ritorno.

In forza della chiara formulazione letterale dell'art. 186, comma 5, cod. strada, in uno con la necessità di una lettura conforme ai principi di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem), difatti, per "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche", deve intendersi, per potersi configurare la fattispecie del rifiuto in forza del combinato disposto del detto comma 5 e del successivo comma 7, non conducenti ritenuti dagli organi di

Polizia stradale "abbisognevoli di cure mediche", come vorrebbero i giudici di merito evocando quanto solo terminologicamente emergente da Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, cit. (in fattispecie nella quale non rilevava fa specifica questione interpretativa), ma conducenti "sottoposti a cure mediche", tanto che la richiesta di accertamenti da parte degli organi di Polizia stradale, come letteralmente voluto dalla norma in esame, deve essere rivolta alla struttura sanitaria.

5. Quanto alla seconda fattispecie di rifiuto, mutatis mutandis, per medesimezza di ratio e in ossequio ai richiamati principio di tipicità e divieto di analogia in malam partem, deve pervenirsi a medesime conclusioni, pur nella diversità delle procedure legittimanti gli accertamenti.

5.1. L'art. 187, comma 8, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.

Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 187 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 8 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada.

Quando i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine (art. 187, comma 2-bis, cod. strada).

"Nei casi previsti dal comma 2-bis" dell'art. 187 cod. strada, cioè quando gli accertamenti qualitativi di cui al precedente comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale ... accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi

biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope". Ciò è quanto dispone il comma 3 dell'art. 187 cod. strada e le "medesime disposizioni si applicano (oltre ai casi previsti dal comma 2-bis anche) in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso", per quanto previsto dall'ultimo periodo dello stesso comma 3.

Per i conducenti "coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", ex art. 187, comma 4, cod. strada, l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (di cui al comma 3 dell'art. 187 cod. strada).

5.2. Nel caso in esame, data la situazione fattuale accertata in sede di merito, non ricorre taluna delle ipotesi contemplate dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'art. 187, cod. strada., con conseguente insussumibilità della fattispecie concretamente accertata in quella astrattamente prevista dal comma 8 del citato articolo.

L'imputato non è stato invitato, ex art. 187, comma 2, cod. pen., a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada., non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.

A.A., pur essendo stato ritenuto dalla polizia giudiziaria sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonostante l'assenza di un esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 (in quanto, come detto, non eseguiti), non è stato invitato a sottoporsi, ex art. 187, comma 2-bis, cod. strada, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine. Sicché, anche nella descritta situazione fattuale, non è configurabile giuridicamente (e, ancor prima, ontologicamente) un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.

Pur rientrando, secondo quanto ritenuto accertato dai giudici di merito, in caso di incidente (e non nei casi di cui al comma 2-bis dell'art. 187 cod. strada, per quanto appena detto), non risulta nella specie l'impossibilità di effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero un rifiuto del conducente di sottoporsi a tale prelievo che, ex art. 187, comma 3, cod. strada, avrebbe legittimato l'accompagnamento, da parte degli agenti di Polizia stradale, presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ne consegue l'irrilevanza nella specie del rifiuto opposto dall'imputato a recarsi presso una struttura sanitaria per sottoporsi agli accertamenti mediante il prelievo dei liquidi biologici.

Non vi è stata infine richiesta degli organi di Polizia stradale, ex art. 187, comma 4, cod. strada, rivolta a strutture sanitarie (quelle di cui al comma 3 dell'art. 187 cod. strada), di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sul conducente A.A., coinvolto in incidente stradale, non essendo quindi giuridicamente configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti (da parte dell'imputato che ha rifiutato di recarsi presso una delle dette strutture).

5.2. Da quanto innanzi consegue che la fattispecie accertata in concreto, caratterizzata dal mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in incidente stradale, di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (nella specie, recandosi presso strutture sanitarie), opposto da soggetto al di fuori dalle procedure di cui ai commi 2, 2-bis e 3 e non sottoposto a cure mediche (comma 4), non è dunque sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, difettando di rilevanza penale, in conformità al principio di legalità in termini di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem).

5.3. In merito necessita, sempre in ragione delle sollecitazioni del ricorrente, un chiarimento ermeneutico sostanzialmente sovrapponibile a quello innanzi effettuato (par. 4.3.) circa la fattispecie di rifiuto sanzionata dall'art. 186, comma 7, cod. strada, stante la sostanziale sovrapponibilità, nella parte di rilievo ai presenti fini, dell'art. 186, comma 5, cod. strada, all'art. 187, comma 4, cod. strada.

In forza della chiara formulazione letterale dell'art. 187, comma 4, cod. strada, in uno con la necessità di una lettura conforme ai principi di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem), difatti, per "conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche", deve intendersi, per potersi configurare la fattispecie del rifiuto in forza del combinato disposto del detto comma 4 e del successivo comma 8, non conducenti ritenuti dagli organi di Polizia stradale "abbisognevoli di cure mediche", come vorrebbero i giudici di merito evocando quanto solo terminologicamente emergente da Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, cit. (in fattispecie, relativa al rifiuto ex art. 186 comma 7, od. Strada, nella quale non rilevava la specifica questione interpretativa), ma conducenti "sottoposti a cure mediche", tanto che la richiesta di accertamenti da parte degli organi di Polizia stradale, come letteralmente voluto dalla norma in esame, deve essere rivolta alla struttura sanitaria.

Concludendo,

quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, il rifiuto è legittimo quando (ipotesi, ad onor del vero, piuttosto remote):

- il soggetto non è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti;

- gli accertatori non hanno esercitato la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento del Codice della Strada;

-non vi è stata richiesta degli accertatori rivolta a strutture sanitarie di base o a quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, di accertamento del tasso alcolemico.

Quanto al reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti:

-il soggetto non è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 dell’art. 187;

-il soggetto non è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell'ordine;

-pur rientrando in caso di incidente non risulta l'impossibilità di effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero un rifiuto del conducente di sottoporsi a tale prelievo che avrebbe legittimato l'accompagnamento;

-non vi è stata infine richiesta degli organi di Polizia stradale, rivolta a strutture sanitarie di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Avv. Massimo Ambrosi