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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, SINISTRO STRADALE E REVOCA PATENTE (Cass. 3019/2024).

Come noto, l’art. 186 Codice della Strada dispone che:

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2.    Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

c)  con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis.    Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

E’ quindi chiaro che il soggetto che guidi in stato di ebrezza e provochi un incidente stradale (va ricordato che, per giurisprudenza costante, si parla di sinistro stradale anche quando non vengono coinvolti altri veicoli e quindi, ad esempio, vi è impatto contro un albero o altro ostacolo o quando si va fuori strada “da soli”) è soggetto alla grave sanzione accessoria della revoca della patente.

Ma cosa succede se il soggetto, imputato della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., estingue il reato concludendo positivamente la cd. “messa alla prova” prevista dall’art. 464bis c.p.p.?

Dopo ampio dibattito giurisprudenziale, a rispondere è la recentissima Cassazione Civile Sez. II n. 3019 del 1.2.2024.

Eccone alcuni passaggi ed infine le massime ricavate dalla sentenza stessa.

Il primo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell'art. 219 co. 3-ter c. d. s. (codice della strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova (lavori di pubblica utilità) ad una sentenza di condanna al fine della sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida, mentre nella prima ipotesi manca qualsiasi accertamento positivo della responsabilità dell'imputato.

Il primo motivo è fondato.

La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova. È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l'art. 224-ter co. 6 c. d. s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: "è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale" (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1).

Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie.

Massima. La pronuncia d'incostituzionalità relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova si estende anche al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente.

Massima. In caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida non può essere applicata, in quanto tale situazione implica l'assenza di un accertamento positivo della responsabilità dell'imputato.

Della messa alla prova potete leggere sul sito l’articolo del 28 marzo 2022. Ecco il link. https://lnx.abgmstudiolegale.it/blog/2022/03/28/messa-alla-prova/ oltre all’articolo del 19 dicembre 2022 https://lnx.abgmstudiolegale.it/blog/2022/12/19/messa-alla-prova-irrilevanza-del-risarcimento-del-danno/

Va, infine, ricordato, che il Codice della Strada non consente, nelle ipotesi di sinistro stradale in cui è coinvolto il soggetto che guida in stato di ebbrezza, il ricorso ai lavori di pubblica utilità (come invece accade per le altre ipotesi) giusto il disposto del comma 9 bis della stessa norma (186) che esclude proprio l’ipotesi prevista al comma 2 bis e sopra indicata:

9-bis.    Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Ne deriva che la cd. “messa alla prova” è l’unica soluzione, oltre che per ottenere gli altri benefici previsti dall’istituto stesso, per non incorrere nella sanzione della revoca della patente.

Avv. Massimo Ambrosi