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IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

Con il contratto di distribuzione o di concessione di vendita un soggetto giuridico, denominato CONCEDENTE, nomina un altro soggetto giuridico, denominato CONCESSIONARIO, che accetta, quale distributore non esclusivo o esclusivo dei suoi Prodotti per il Territorio.

Il Concessionario non è dipendente del Concedente.

Nell’accordo di distribuzione classico, troviamo molte clausole tipiche anche di altri schemi contrattuali.

Ad esempio, è bene indicare il significato dei termini utilizzati nel contratto, quindi spiegare cosa si intende per Concedente, cosa per Concessionario, o per Prodotto piuttosto che per Esclusiva. Normalmente, all’inizio del contratto, fatte le dovute premesse e precisato che le stesse si intendono parte integrante e sostanziale del contratto stesso, ancor prima di definire l’OGGETTO del rapporto, si indicano le DEFINIZIONI.

Altre clausole tipiche sono quelle:

- sul DIVIETO DI CONCORRENZA ed ESCLUSIVA (che può esserci o meno, normalmente c’è e viene riferita ad un determinato TERRITORIO che va, anch’esso, precisamente individuato);

- sulla PROPRIETA’ INDUSTRIALE E SEGRETEZZA, anche al fine di disciplinare le relative responsabilità in caso di violazione di tali obblighi e di diffusione delle cd. INFORMAZIONI RISERVATE, generalmente indicate anch’esse nella parte delle definizioni;

- sulla SCELTA CONVENZIONALE DEL FORO per le eventuali controversie;

- sul QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO cioè si stabilisce che il concessionario, in un determinato periodo temporale (normalmente 1 anno) distribuisca una minima quantità di prodotto; al mancato raggiungimento di tale quantitativo, vengono normalmente ricondotte delle conseguenze negative per il concessionario stesso, dalla perdita di esclusiva sul territorio alla risoluzione del contratto;

- sulle CONDIZIONI DI VENDITA: è opportuno stabilire a priori quali siano le stesse, al fine di evitare contenziosi, e normalmente il Concedente impone una sua linea commerciale, pur sempre nei limiti di autonomia organizzativa del Concessionario, che non deve essere subordinato.

Giurisprudenza sul Contratto di Distribuzione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 14/07/2016, n. 196/15Un contratto di distribuzione si basa, in via di principio, su una selezione dei distributori da parte del fornitore. Detta selezione può conferire ai distributori un vantaggio concorrenziale, consistente nel fatto che solo essi avranno il diritto di vendere i prodotti del fornitore in un determinato territorio o, quanto meno, che un numero limitato di distributori beneficerà di tale diritto. Inoltre, un contratto di distribuzione spesso prevede un aiuto ai distributori in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione di know-how per mezzo di attività di formazione, o ancora di agevolazioni di pagamento. L'insieme di tali vantaggi, la cui sussistenza spetta al giudice di merito verificare, rappresenta, per i distributori, un valore economico che si può ritenere costituisca una remunerazione. Ne consegue che un dato contratto di distribuzione contenente siffatti elementi tipici può essere qualificato come un contratto di «prestazione di servizi» ai fini dell'applicazione della norma sulla competenza di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I.

Tribunale Padova, Sez. II, 21/08/2012, n. 2204 Ove le parti abbiano concluso un contratto di distribuzione e possa ritenersi che il rivenditore abbia fatto ragionevole affidamento sull'esistenza e sull'efficienza della rete di assistenza, il fatto del produttore di non essere più in grado di fornire assistenza tecnica ai propri prodotti può legittimare la risoluzione del contratto medesimo.

Avv. Massimo Ambrosi