L'art. 2476, comma 2, c.c. prevede che i soci di una S.r.l. che non partecipano all’amministrazione della società hanno: a) il diritto all’informazione, che consente loro di poter ottenere informazioni sull’andamento della gestione della società; b) il diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia in linea generale di tutta la documentazione sociale. Tali diritti sono essenzialmente posti a tutela dei diritti della minoranza dei soci, ovvero di coloro che partecipano al capitale sociale della Srl ma non sono amministratori; il singolo socio, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale, ha il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali, tra i quali l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. L’esercizio dei diritti di informazione del socio deve rispettare alcuni limiti che derivano dall’esigenza di contemperare l’interesse del socio con l’interesse della società, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede. Possono, in particolare, essere rifiutate o limitate le richieste di accesso avanzate al solo fine di intralciare l’attività sociale, e quelle inerenti notizie riservate, qualora vi sia il pericolo di concorrenza sleale ai danni della società.
Il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all’attività di amministrazione dell’impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l’amministratore deve fornire le indicazioni relative all’andamento della gestione e degli affari.
Il diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore deve essere esercitato con il solo limite generale del divieto di abusare del medesimo, non potendo appunto il suo esercizio essere connotato da abusività e/o malafede, sussistendo l’obbligo del socio di attenersi ai canoni generali di buona fede e correttezza, mettendo in condizione la società di poter adempire e senza arrecare pregiudizio alla regolare, efficiente ed ordinata gestione sociale, nonché senza che possa essere arrecato danno all’attività economica della società medesima ed in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi siano in condizione di comprometterne gli interessi.
Nel contemperamento degli interessi contrapposti, appare necessario tutelare anche quello della società resistente a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che, se rese note alla società concorrente, possono portare detrimento.
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CONTENUTO ED ESTENSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO DEL SOCIO DI SRL
Il diritto di accesso del socio si estende non soltanto ai libri sociali ma a tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari poiché il riferimento normativo ai documenti relativi all’amministrazione appare in sè idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.
Il diritto di controllo così enucleato soddisfa l’esigenza di acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio, nonché all’esercizio dei diritti e degli obblighi, anche di natura fiscale, derivanti dalla partecipazione societaria.
Nel caso in cui l’esercizio di tale diritto, finalizzato alla tutela di una posizione soggettiva del singolo socio, venga impedito od ostacolato, il socio può fare ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c. In tal caso, il tribunale può precisare le modalità di consultazione delle scritture contabili
L’art. 2476 c.c. non condiziona l’esercizio del diritto a un interesse specifico e concreto, né fissa limiti all’esercizio del diritto, benchè esso debba comunque essere esercitato secondo i canoni della buona fede e correttezza a tutela dei diritti della società e degli altri soci.
Il diritto di accesso del socio non amministratore di s.r.l. non può essere utilizzato per perseguire interessi e finalità differenti da quelle cui è preordinato; in caso contrario, si verifica un’ipotesi di abuso del diritto, tanto più grave quando le concrete modalità esercitate arrecano un pregiudizio alla società controllata, ovvero quando l’accesso alle informazioni e ai documenti è finalizzata a perseguire un interesse contrario a quello della società
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LIMITI AL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE DI S.R.L.
Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 13 dicembre 2022 ha precisato che il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.
L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.
Tuttavia, benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.
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Il contenuto del diritto di controllo del socio di S.r.l.
L’oggetto dei diritti di controllo dei soci di S.r.l. è estremamente ampio. Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., il socio di S.r.l. ha due tipologie di diritti di controllo:
- un diritto di comunicazione (ossia di ricevere informazioni);
- un diritto di consultazione (ossia di verificare libri e documenti).
In primo luogo, il socio di S.r.l. ha diritto di essere informato sullo svolgimento degli affari sociali. Il socio ha diritto di chiedere informazioni specifiche e dettagliate su ogni aspetto dell’amministrazione, sia sull’andamento generale dell’impresa che su singole operazioni, già concluse, in corso o anche solo pianificate dall’organo amministrativo. Attraverso tale diritto è, pertanto, riconosciuta al socio la facoltà di monitorare ogni singola operazione dalla fase iniziale- anche prima che le trattative inerenti all’affare siano tradotte in documenti scritti- alla fase finale, in cui l’operazione è interamente attuata.
Fra le notizie che riguardano gli affari sociali devono essere comprese, ad esempio, tutte le informazioni riguardanti:
- il patrimonio e la gestione dell’impresa;
- i rapporti giuridici ed economici della società;
- i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili;
- gli impieghi dell’attivo patrimoniale;
- i programmi di acquisizione e di alienazione;
- i contratti le relazioni commerciali;
- le partecipazioni della società (in essere o pianificate);
- le concessioni di prestiti;
- i compensi degli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- rapporti di credito che la società intrattiene con le banche;
e così via.
Si ritiene invece che il socio non abbia il diritto di chiedere l’elaborazione gestionale dei dati, tanto più qualora si tratti di dati attinenti alla c.d. “contabilità industriale”. Distinta dalla contabilità generale e attinente non all’amministrazione ma alla gestione sociale.
Il diritto di consultazione o di ispezione, invece, rappresenta una forma di controllo “diretta”, in quanto mette il socio a contatto diretto – e, quindi, non mediato dall’intervento degli amministratori – con la documentazione alla quale gli è riconosciuto accesso. Il socio di S.r.l. ha infatti il diritto di consultare tutti i libri sociali di cui all’ art. 2478, comma 1, c.c. e a tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società.
Il socio ha diritto di esaminare non solo i libri sociali elencati nell’art.2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi tutti i documenti relativi alla gestione della società (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli stati di avanzamento lavori, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, le memorie ed i pareri di professionisti), i registri prescritti dalla legge (ad esempio, il registro tenuto ai fini IVA ed il registro infortuni) e le scritture contabili e gli altri registri, non obbligatori, ma di fatto tenuti dalla società.
Deve invece escludersi, come anche per le società di persone (art. 2261 c.c.), che i diritti di controllo riconosciuti al socio possono estendersi fino a legittimare gli atti di ispezione che sono, invece, consentiti ai sindaci, in quanto l’ispezione può avere ad oggetto un luogo o una cosa, ma non una documentazione. Pertanto, il socio non ha, ad esempio, il potere di ispezionare i magazzini o gli impianti sociali o di accertare le consistenze di cassa.
Nella S.r.l. non vi è alcun legame fra il diritto di controllo e l’annualità del bilancio; ne consegue che, una volta esercitato il diritto di controllo, il socio rimane libero di esercitarlo nuovamente in relazione ad altre vicende sociali.
Affinché il diritto di consultazione non venga svuotato di sostanza, è necessario che il socio sia posto nell’effettiva condizione di usufruire di tale diritto, per l’esercizio del quale può rendersi necessario l’accesso alla sede sociale. Tale diritto comprende quindi anche il diritto di accesso alla sede della società, poiché, in linea di massima, è qui che vengono conservati i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
I soci non possono asportare gli originali dei documenti, ma possono farne copia e fotocopiare il materiale visionato. I costi delle fotocopie sono a carico del socio che effettua la richiesta.
LIMITI AL CONTROLLO DEL SOCIO DI SRL
Gli amministratori sono tenuti a soddisfare tempestivamente la richiesta presentata dal socio. Qualora invece il diritto di accesso ai documenti venga negato o solo parzialmente concesso ai soci questi possono promuovere una specifica azione giudiziale per vederselo riconosciuto.
Nella maggior parti dei casi, il diritto d’accesso alla documentazione sociale è promosso con un ricorso in via cautelare urgente, ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
I diritti di informazione del socio devono essere esercitati in modo da contemperare l’interesse del socio con l’interesse della società. In questo senso, l’esercizio del diritto di controllo del socio incontra due limiti generali:
- il rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
- la tutela della riservatezza e della concorrenzialità dell’impresa.
Sotto il primo profilo, l’ampio potere di informazione spettante ai soci non può essere esercitato con modalità tali da porre la società in balìa di pressanti richieste di notizie e di continue consultazioni dei soci che intendano setacciare meticolosamente l’intera gestione, magari con l’unico scopo di intralciare l’operato degli amministratori.
Devono pertanto ritenersi illegittime, in quanto contrarie ai generali principi di correttezza e buona fede (art. 1176 c.c.), le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l’interesse della società, come nel caso delle richieste di informazioni di cui in realtà il socio non ha effettivamente bisogno, e che quindi appaiano palesemente avanzate al solo fine di intralciare l’attività sociale o comunque renderla meno agevole. In tali casi, la società legittimamente può (ed anzi deve) rifiutare le informazioni richieste dai soci.
Per lo stesso motivo è illegittima, in quanto abusiva, la reiterazione di richieste di informazioni già in precedenza fornite o la ripetuta e frequente richiesta di accesso ai dati relativi alla gestione sociale da parte del socio, posto in essere con finalità meramente ostruzionistiche o ricattatorie nei confronti degli organi sociali. Anche in tal caso, la richiesta avanzata dal socio può e deve essere respinta da parte degli amministratori.
Inoltre, se è vero che i diritti di informazione e consultazione possono essere esercitati dal socio in qualsiasi momento, una richiesta di consultare la documentazione in circostanze inopportune (come ad esempio di notte o nel fine settimana) può essere ritenuta illegittima.
Il principio della buona fede impone altresì al socio di esercitare il proprio diritto di informazione secondo le modalità meno gravose per la società; di conseguenza, quando il socio può ottenere le informazioni di cui ha bisogno partecipando all’assemblea dei soci, non può pretendere di richiedere le stesse informazioni poco prima o poco dopo la riunione, così generando costi inutili per la società.
Sotto il secondo profilo, in linea di principio l’esercizio dei diritti di informazione del socio della S.r.l. Non può essere limitato dalla sfera di riservatezza della società, poiché i poteri di informazione del socio sarebbero altrimenti svuotati di contenuto. L’esigenza di riservatezza della società opera, infatti, nei confronti dei terzi e non nei confronti del socio, il quale ha il diritto di conoscere la documentazione riservata.
Tuttavia, anche se l’esercizio dei diritti di informazione non può essere paralizzato dagli amministratori mediante l’opposizione del segreto sociale, il socio non può divulgare le informazioni riservate a terzi, estranei alla società.
Si ritiene legittima la richiesta da parte della società di subordinare l’esercizio del diritto alla consultazione alla preventiva sottoscrizione da parte del socio di un impegno alla riservatezza in ordine ai dati oggetto di documentazione.
Avv. Alfredo Bonanni