Regolato dall’art. 1556 c.c. è il contratto con il quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
E’ comunemente definito il contratto in “conto vendita” o “in conto deposito”.
La facoltà di resa dell'accipiens, che rappresenta il fattore caratterizzante tale fattispecie contrattuale, consente la permanenza del suddetto rischio in capo al produttore (in tal senso Galgano, Diritto commerciale, I, L'imprenditore, Bologna-Roma, 1986, 249) il quale, attraverso tale contratto, si procura una valida rete di smercio dei suoi prodotti senza incorrere negli oneri che deriverebbero dal contratto di lavoro subordinato o da quello di agenzia e dall'eventuale perimento fortuito delle stesse merci (Carnevali, Contratto Estimatorio, I, Diritto civile, in EG, IX, Roma, 1988, 1).
Oggetto del contratto estimatorio possono essere solo le cose mobili, con ciò intendendosi anche quelli iscritti nei pubblici registri, quindi anche le autovetture.
Elemento fondamentale del contratto è il prezzo di stima, la cui predeterminazione è requisito essenziale del contratto estimatorio. Il contratto non richiede necessariamente la forma scritta, può quindi essere concluso anche verbalmente.
Nella fase esecutiva del contratto, vi sarà o il pagamento del prezzo da parte dell’accipiens oppure, in caso di non vendita di quanto consegnato dal tradens, la riconsegna della merce.
L’indicazione di un termine per il pagamento o per la riconsegna rende lo stesso termine essenziale; ove non sia previsto un termine, bisognerà ricorrere ad ulteriore accordo delle parti o al Giudice.
Giurisprudenza in ambito di contratto estimatorio.
Tribunale Torino, 30/05/1992 Elemento caratteristico del contratto estimatorio è la facoltà dell'accipiens di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo e la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà, mentre si ha deposito per la vendita allorché l'accipiens abbia ricevuto della merce per venderla con l'obbligo di rispettare dei prezzi minimi di vendita, senza essere esonerato dall'obbligo di versare quanto effettivamente riscosso, salvo il suo compenso, quando riesca a vendere a prezzi maggiori.
Cass. civ., Sez. III, 28/02/2023, n. 5987
Benché non sia elemento essenziale del contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate, ove tale termine sia stabilito dalle parti esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà, dovendo tale termine essere invece stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 06/11/2020, n. 37358
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente che, ricevuta la merce "in conto visione" (nella specie gioielli), la trattenga oltre il termine di un anno dalla consegna senza pagarne il prezzo ovvero assolvere agli obblighi di auto-fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l'indicazione di un termine per la restituzione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 14/01/2019)
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 30/05/2019, n. 38434
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personali di godimento, con la conseguenza che rientra nella fattispecie incriminatrice la condotta con la quale l'"accipiens" distragga i beni consegnatigli a seguito della conclusione di un contratto estimatorio. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/10/2017).
Sotto, una formula di contratto estimatorio
Contratto estimatorio
tra _________________, affidante
e
_____________________, affidatario
Oggetto
L'affidante consegna all'affidatario i beni di seguito indicati ____________________________al prezzo attribuito a ciascun bene. L’affidatario prende in consegna i beni con la firma di questo contratto e si impegna entro i termini stabiliti (____________________) a corrisponderne il prezzo o a restituirli all’affidante.
Termini
Entro e non oltre il _________________l'affidatario dovrà restituire all’affidante i beni e corrispondere a quest’ultimo il prezzo di quelli mancanti. Entro tale termine l’affidatario ha pertanto facoltà di vendere a terzi o di acquistare per sé i beni.
Custodia e rischi
L'affidatario custodisce diligentemente i beni consegnatigli ed è tenuto a corrispondere all'affidante il prezzo di quelli di cui abbia comunque e per qualsiasi ragione perso la disponibilità.
Cessazione del contratto
Allo scadere del termine l'affidatario dovrà restituire all'affidante i beni ancora in suo possesso, riconsegnandoli al suo domicilio nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna. La mancata riconsegna entro dalla scadenza comporta l’acquisto dei beni da parte dell’affidatario e conseguentemente il suo obbligo di pagarne il prezzo.
Luogo__________, Data ____________
Affidante
___________
Affidatario
___________
Avv. Massimo Ambrosi