L’installazione di sistemi di videosorveglianza, se finalizzata a prevenire furti e rapine e per individuare agevolmente i soggetti che si rendono responsabili di simili malefatte, è ammessa.
Secondo il principio di accountability (responsabilità da parte degli amministratori) previsto dal GDPR, il titolare della struttura sportiva può definire le condizioni di liceità. Ha una certa autonomia ma, per non incorrere in pesanti sanzioni, deve tenere assolutamente conto di tre principi fondamentali: (i) trasparenza, (ii) adeguatezza e (iii) tutela dei dati personali.
Riprendere un ambiente in cui sono presenti delle persone realizza sempre un trattamento di dati personali (l’immagine di un soggetto è un dato personale nel senso che si tratta di un’informazione che permette di identificare una persona fisica) che deve avvenire nel rispetto delle regole previste dal Gdpr (Regolamento UE n. 679/2016) e dalla disciplina interna adottata dal legislatore.
Vediamo quali sono, in particolare, le regole della videosorveglianza in palestra e impianti sportivi.
Questi ambienti pongono una particolare esigenza di tutela della riservatezza. Esiste, dunque, uno stretto legame tra videosorveglianza e privacy in quanto il circuito di telecamere, riprendendo le persone fisiche, realizza un trattamento di dati personali che deve avvenire in compliance con le predette normative.
In sintesi i gestori di palestre ed impianti sportivi possono installare le telecamere all’interno della struttura per prevenire furti e tutelare il patrimonio aziendale sempre però facendo attenzione alla privacy.
Ecco quali sono le regole da seguire:
- posizionare la segnaletica: gli utenti della palestra devono essere informati della presenza di telecamere atteso che chi entra in un’area videosorvegliata deve esserne a conoscenza ancor prima, pertanto sarebbe opportuno collocare un primo cartello proprio nello spazio adiacente gli ingressi e porne uno in ogni area monitorata. Non importa, poi, se il sistema di telecamere permetta solo la visione delle immagini o anche la loro registrazione, il cartello va affisso in entrambe le ipotesi. Ed è bene non dimenticare di compilarlo in ogni loro parte, ogni omissione è punita con una severa multa.
Con l’apposizione dei cartelli, si rende visibile la cosiddetta “informativa breve” che non integra del tutto l’obbligo di informativa pertanto, il titolare del trattamento, dovrà prevedere in ogni caso anche un’altra informativa, più dettagliata, che contenga l’uso delle telecamere, i suoi fini e le modalità;
- conservare le registrazioni per un massimo di 48 ore: di regola, la durata di conservazione delle immagini non deve superare le 48 ore. I sistemi di videosorveglianza più avanzati cancellano automaticamente le immagini una volta trascorse le ore stabilite. La palestra che intende conservare le registrazioni per un tempo più lungo rispetto alle 48 ore dovrà chiedere specifici permessi. La durata di conservazione delle immagini può essere prolungata anche in caso di richieste da parte dell’autorità pubblica;
- mettere a disposizione degli utenti una dettagliata informativa privacy che illustri le (i) finalità, (ii) la base giuridica e modalità del trattamento; (iii) l'utilizzo delle telecamere; (iv) i diritti degli interessati; (v)i soggetti cui saranno comunicati i dati personali;
- nominare un responsabile della videosorveglianza e consentire che solo lui possa accedere alle immagini che sono state riprese dalle videocamere. Tale soggetto dovrà ricevere una specifica formazione. Altro aspetto, da non trascurare, è la predisposizione di misure idonee a far in modo che nessuno, al di fuori dei soggetti autorizzati per iscritto, possano accedere alla visione delle immagini, assicurandosi che i monitor siano collocati in un ambiente chiuso e non accessibile, quindi da evitare reception e ufficio amministrativo ove si riceve anche il pubblico.
Durante un eventuale controllo, sarà necessario dar prova di avere predisposto, quanto più è possibile, mezzi per la difesa dei dati contenuti nelle immagini videoregistrate, vera prova del livello di responsabilizzazione del titolare del trattamento ed ottima argomentazione per evitare le pesanti sanzioni.
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Le zone spogliatoi, sauna ed idromassaggio sono zone delicate e, pertanto, vi è discordanza sulla possibilità di installare detto strumento (vi sono pronunce in cui è ammesso soltanto se vi sono esigenze di tutela della riservatezza molto particolari). In queste zone l'installazione delle telecamere in astratto è vietata e, se posizionate, deve sempre rispettare la proporzionalità, il che significa che l'utilizzo delle telecamere di sicurezza deve essere proporzionato all'obiettivo da raggiungere, potendo così garantire il rispetto delle normative e la sicurezza. Nel caso degli spogliatoi è importante tenere presente che per nessun motivo si deve perdere di vista il diritto alla privacy degli utenti. Questo standard indica che non possono essere adottate determinate misure di sicurezza che sono considerate una violazione del diritto alla privacy o all'integrità.
Tenendo conto di quanto sopra, dovrebbe essere chiaro che l'uso di telecamere di sicurezza è vietato negli spogliatoi, nei camerini, nei servizi igienici e nelle aree di riposo. Lo stesso vale per qualsiasi altra area della palestra che possa rappresentare una violazione del diritto alla privacy delle persone.
Senz'altro riprendere persone che si denudano e si rivestono in palestre e piscine è vietato. Lo ha ribadito il Garante per la privacy: l’Autorità ha chiarito in modo esplicito che “è vietato utilizzare sistemi di videosorveglianza che riprendano persone negli spogliatoi”.
Il Garante si è espresso a seguito di una indagine che ha riguardato una piscina: i Carabinieri avevano rilevato che due cam piazzate negli spogliatoi in seguito ad alcuni furti, non si limitavano a controllare la zona del guardaroba ma “riprendevano direttamente le persone anche mentre si cambiavano”. Il tutto a fronte di un’informazione del tutto insufficiente sulla presenza dell’indiscreto occhio elettronico.
Secondo l’Autorità, dunque, si è trattato di un abuso di dati personali che viola “la riservatezza e la dignità delle persone in quanto, pur essendo lecito l’utilizzo della videosorveglianza per tutelarsi da eventuali danni o furti, non erano stati adottati accorgimenti tecnici volti ad evitare riprese di persone negli spogliatoi”.
Per l’azienda interessata, l’unica conseguenza è dover modificare le proprie strategie di ripresa, garantire la riservatezza per le persone che si denudano e si rivestono negli spogliatoi e provvedere ad informare in modo dettagliato i clienti di ogni iniziativa di videosorveglianza.
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Nelle palestre, i dipendenti della struttura, molto spesso, svolgono la propria prestazione di lavoro al fianco degli utenti. Basti pensare ai personal trainer che seguono l’utente mentre svolge gli esercizi. Nei casi in cui il circuito di videocamere dovesse riprendere anche i lavoratori, occorre rispettare ulteriori regole. Nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito utilizzare impianti audiovisivi per effettuare un controllo a distanza sul lavoratore mentre svolge la propria prestazione. Chi infrange questo divieto, commette un reato, pertanto, prima di installare un circuito di telecamere che può, potenzialmente, riprendere anche i dipendenti occorre, alternativamente:
- sottoscrivere un accordo sindacale con le rsa/rsu;
- ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
L’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa è subordinato al fatto che l’installazione dell’impianto non persegua la finalità di controllare a distanza i dipendenti ma sia finalizzato ad uno dei seguenti scopi leciti:
- tutela del patrimonio aziendale;
- esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali;
- sicurezza sul lavoro.
In conclusione, la necessità che palestre abbiano mezzi di sorveglianza rafforzati, idonei a salvaguardare la tutela del patrimonio aziendale e garantire la protezione degli iscritti, risponde a quel requisito di proporzionalità caldeggiato dal Regolamento e, nel contempo, rispettando tutti gli obblighi fin qui descritti, non risulta in contrasto con alcun comportamento lesivo della privacy dei suoi iscritti le cui uniche immagini che potranno essere divulgate, saranno i selfie da loro stessi scattati e condivisi.
Avv. Alfredo Bonanni