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Ordinanza Corte di Cassazione n.32550/2023 – I criteri di liquidazione degli onorari del legale nel caso di rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione del credito azionato.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.32550/2023 ha stabilito che, in caso di rigetto della
domanda, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o il risarcimento di danni, il valore
della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire
soltanto il criterio del disputatum, e non quello del decisum.


I fatti


Nel 2017 l'avv. Tizia chiese la condanna dell'avv. Mevio al pagamento della somma di Euro
390.659,12, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di competenze professionali maturate per aver
collaborato con lui nell'attività difensiva svolta in numerosi giudizi dinanzi al Giudice di pace;
dedusse di aver concordato che l'attività, consistita nell'iscrizione al ruolo delle controversie,
nell'attività di studio e costituzione in giudizio, nella partecipazione alle udienze e nella
corrispondenza con l'avvocato domiciliatario, da svolgersi anche nelle cause pendenti in appello
dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, le sarebbe stata
remunerata con la metà del compenso versato dagli avvocati domiciliatari.
Mevio eccepì la prescrizione del credito ex articolo 2957 c.c., comma 2, e, in ogni caso, l'assenza di
un accordo per la suddivisione del compenso; sostenne pure che l'attività svolta da Tizia fosse
consistita soltanto nella sostituzione in venti cause e fosse stata già ricompensata.
Con ordinanza resa in data 16/11/2018, il Tribunale di Nocera Inferiore accolse l'eccezione di
prescrizione quanto all'attività compiuta tra gli anni dal 2005 al 2006 e aggiunse, in ogni caso che
l'attività asseritamente svolta, risultava provata soltanto quanto alla partecipazione alle udienze, in
relazione alle prove documentali acquisite; accertò perciò il compenso spettante in soli Euro
2.189,00 ma rigettò comunque interamente la domanda, perchè ritenne che i pagamenti, come
provati dall'avv. Mevio dovessero ritenersi satisfattivi di ogni pretesa.
Il Tribunale liquidava le spese di lite in favore dell’avv. Mevio, secondo soccombenza, per lo
scaglione di riferimento determinato nelle cause comprese tra Euro 1100 ed Euro 5200 in ragione
della circostanza che l'attività professionale dell'avv. Tizia era stata quantificata nella somma di
Euro 2.189.
L'avv. Mevio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 5 comma 1 del d.m. 55/2014,
in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale liquidato le
spese individuandone i parametri in riferimento all’accertamento compiuto in motivazione per
ritenere satisfattivo quanto già corrisposto dal resistente ed escludere ogni credito e non in
riferimento all’ammontare delle somme domandate, trattandosi di domanda di pagamento
interamente rigettata.


La soluzione della questione


Per la Cassazione la censura è fondata: in merito alla liquidazione delle spese di lite, osserva che
secondo i principi di diritto consolidato, in caso di rigetto della domanda per accoglimento
dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il
valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire
soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum.
In ipotesi di rigetto, infatti, il criterio del disputatum e, perciò, il riferimento al momento iniziale
della lite, resta l'unico risolutivo perchè il Giudice, non pronunciando un accoglimento, neppure
parziale, non ha fissato una diversa dimensione "reale" della lite (Cass. Sez. U., n. 19014 del
11/09/2007).
La diversità tra i due criteri comunque si riconduce all'unica necessità di adeguare gli onorari di
avvocato all'opera professionale effettivamente prestata: in caso di accoglimento, però, il criterio
del decisum consente di scongiurare il rischio di una liquidazione, in favore dell'attore, esorbitante
perchè dipendente da una quantificazione iniziale del credito preteso non adeguatamente ponderata;
in caso di rigetto, invece, il criterio del disputatum assicura che il convenuto sia remunerato per
l'attività difensiva spiegata efficacemente contro l'intera domanda.
Pertanto, il criterio del disputatum deve essere applicato anche nell'ipotesi in cui, come accaduto
nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, sia reso un accertamento del credito
spettante, ma soltanto al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione di avvenuto pagamento
interamente satisfattivo: anche in tale ipotesi, infatti, comunque l'intera domanda risulta
efficacemente contrastata e ab origine infondata.


Il caso

l'avv. Lucilla chiedeva la condanna dell'avv. Mevio al pagamento della somma di Euro
390.659,12, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di competenze professionali maturate per aver
collaborato con lui nell’attività difensiva svolta in numerosi giudizi dinanzi al Giudice di pace di
vari Comuni; l'avv. Mevio eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2957 comma II cod. civ. e, in
ogni caso, l'assenza di un accordo per la suddivisione del compenso; sosteneva pure che l'attività
svolta dall'attrice fosse consistita soltanto nella sostituzione in venti cause e fosse stata già
ricompensata.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sulle domande aventi ad oggetto l’attività difensiva
svolta dinnanzi ai Giudici di pace di quattro Comuni; quindi, proseguito il giudizio, accoglieva
l'eccezione di prescrizione quanto all'attività compiuta tra gli anni dal 2005 al 2006 e aggiungeva in
ogni caso che:

  • l'attività asseritamente svolta risultava provata soltanto quanto alla partecipazione alle udienze, in
    relazione alle prove documentali acquisite;
  • accertava perciò il compenso spettante in soli Euro 2.189,00 ma rigettava comunque interamente
    la domanda, perché i pagamenti, come provati dall’avv. Mevio, dovevano ritenersi satisfattivi di
    ogni pretesa;
  • liquidava le spese di lite in favore dell’avv. Mevio, secondo soccombenza, per lo scaglione di
    riferimento determinato nelle cause comprese tra Euro 1100 ed Euro 5200 in ragione della
    circostanza che l'attività professionale dell'avv. Lucilla era stata quantificata nella somma di Euro
    2.189.
    L'avv. Mevio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 5 comma 1 del d.m. 55/2014,
    in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale liquidato le
    spese individuandone i parametri in riferimento all’accertamento compiuto in motivazione per
    ritenere satisfattivo quanto già corrisposto dal resistente ed escludere ogni credito e non in
    riferimento all’ammontare delle somme domandate, trattandosi di domanda di pagamento
    interamente rigettata.
    Per la Cassazione la censura è fondata: in merito alla liquidazione delle spese di lite, osserva che:
    a) in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il
    valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
    soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire
    soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum;
    b) dalla previsione per cui, quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della
    liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice, si desume, infatti, a
    contrario, che quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma
    infondatamente richiesta dall'attore;
    c) la diversità tra i due criteri si riconduce all’unica necessità di adeguare gli onorari di avvocato
    all'opera professionale effettivamente prestata: in caso di accoglimento, però, il criterio del decisum
    consente di scongiurare il rischio di una liquidazione, in favore dell’attore, esorbitante perché
    dipendente da una quantificazione iniziale del credito preteso non adeguatamente ponderata; in caso
    di rigetto, invece, il criterio del disputatum assicura che il convenuto sia remunerato per l’attività
    difensiva spiegata efficacemente contro l’intera domanda;
    d) pertanto, il criterio del disputatum deve essere applicato anche nell’ipotesi in cui, come accaduto
    nella fattispecie, sia reso un accertamento del credito spettante, ma soltanto al fine di verificare la
    fondatezza dell’eccezione di avvenuto pagamento interamente satisfattivo: anche in tale ipotesi,
    infatti, comunque l’intera domanda risulta efficacemente contrastata e ab origine infondata.

Avv. Galiffa Andrea