Tutti comunemente parliamo di CARCERE, senza distinguere.
Un po' come avviene, in ambito civile, con il termine DIVORZIO, che impropriamente racchiude una serie di procedure diverse (seppur molto simili) tra loro, anche in questo caso il CARCERE esprime tutto e niente.
Le norme di riferimento sono nella Legge 354/1975, più comunemente conosciuta come ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Si tratta degli articoli 59, 60 e 61, comprese nel Titolo II Capo I.
Art.59. Istituti per adulti
Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:
1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
Art. 60.
Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
La casa circondariale è l’istituto preposto alla detenzione delle persone in attesa di giudizio o per chi riceve una condanna con pene inferiori ai cinque anni.
Art. 61.
Istituti per l'esecuzione delle pene.
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;
2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
Oltre all’Ordinamento Penitenziario, è utile leggere anche il DPR 230/2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
TITOLO II
Disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria
Capo I
Istituti penitenziari
Art. 110. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa.
1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nella case di reclusione.
Art. 115. Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti.
1. In ciascuna regione è realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale.
2. Nell'àmbito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 59 della legge, è realizzata una distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni, che valga a rendere operativi i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge.
3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosità, per i quali risultano necessari interventi trattamentali particolarmente significativi, possono essere attuati, in istituti autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette.
4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla sieropositività HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato.
5. L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
Conclusione.
Nella realtà, presso le case circondariali sono reclusi molti condannati che dovrebbero invece essere presso le case di reclusione. La circostanza crea non poche problematiche, sia nei rapporti tra i detenuti, sia nelle possibilità per gli stessi. Ma queste sono tematiche che verranno trattate separatamente.
Avv. Massimo Ambrosi