Art 58 T.U.B. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei rapporti giuridici non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito – una cosa è l'avviso della cessione, altra cosa la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto- novità giurisprudenziali
In merito all'oggetto vi sono delle novità giurisprudenzaili molto interessanti.
Al fine di meglio comprendere la questione, partiamo, preliminarmente, dal dato normativo overosia l'art 58 del T.U.B. (D.lgs 1 settembre 1993 n. 385) rubricato “Cessione di rapporti giuridici” il quale testualmente “1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art 1264 del codice civile........(omissis)”.
Orbene, di recente il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 8245 pubblicata in data 20 settembre 2022 ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un adempimento meramente pubblicitario, estraneo all'atto dispositivo, la quale, pertanto, non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. L'avviso in Gazzetta Ufficiale non può fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti (che, invece, va documentata e provata mediante l'allegazione del relativo contratto) mentre la prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni concerne un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario (è quest'ultimo a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco). In sostanza la pubblicazione ex art 58 T.U.B., ha la sola funzione di notiziare i terzi della già avvenuta cessione così faciltandone la comunicazione nei confronti dei vari debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Così motivava il citato Tribunale “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” ( da ultimo Cass. Civ. n. 17110/2019)”.
La questione è stata analizzata anche dal Tribunale di Benevento il quale con la sentenza n. 2131/2022, pubblicata in data 30/09/2022 ha ribadito che “Come concordemente ritenuto dalla giurisprudenza, la pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera tuttavia quest'ultimo unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, altra cosa la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n 22268, Cass. civ., sez. III, 31/01/2019, n. 2780; Trib. Padova, 03.06.2016; Trib.Napoli, 24.05.2019, n. 5337).”.
Sulla scorta dei suddetti principi il Tribunale di Benevento, accoglieva l'opposiozione a decreto ingiuntivo proposta da una società atteso che l'opposta si era limitata ad allegare copia della Gazzetta Ufficiale nella quale risultava pubblicato l'avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti della banca X ad essa ceduti; ma non aveva dato prova dell'avvenuta cessione in suo favore di detto ultimo specifico credito, “a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti oggetto di cessione. Nonostante la contestazione, specifica e ripetuta, l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione del credito (non lo ha fatto nemmeno l'interveniente voontaria all'esito della nuova cessione del credito, che si è limitata a produrre solo il secondo atto di cessione del credito, senza colmare la lacuna della prova della precedente cessione). Invero l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di rcedito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente l'atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, come per tutti i contratti bancari, il Tub richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione sia prodotto in giudizio”.
Il Tribunale di Benevento aggiungeva che:
“1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito, l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valwere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”.......;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gi effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria”.
I medesimi principi sono stati ribaditi, da ultimo, anche dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 916/2022 pubblicata il 13/10/2022.
Avv. Alfredo Bonanni