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CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI. LE NUOVE “FRONTIERE” DELL’ART. 643 C.P.: LOVE ADDICTION, TUTELA DEL SOGGETTO “DEBOLE”

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da euro duecentosei a euro duemilasessantacinque.

La norma incriminatrice comprende, tra i potenziali soggetti passivi dell’induzione, oltre ai minori, coloro che, pur non essendo interdetti o inabilitati, si trovino, al momento dell’azione punibile, in uno stato d’infermità o di deficienza psichica; ovvero soggetto passivo del delitto è l’incapace.

Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza (Corte d’App. Milano Sent. n. 4672/2019; Cass. Pen. Sent. del 25.07.2018 n. 35446) lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di circonvenzione, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito e tale è il principio cui i giudici di merito si sono adeguati nel caso di specie.

È sufficiente che il soggetto passivo versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo cosi da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare.

La condotta incriminata consiste nell’indurre una persona a compiere un atto ad effetti dannosi abusando delle suddette condizioni di inferiorità, ove si tratti di minori, l’attività persuasiva deve tradursi in un approfittamento dei loro bisogni, delle passioni o della loro inesperienza; ove il soggetto passivo sia un infermo o deficiente psichico, l’abuso deve avere ad oggetto questa specifica condizione d’incapacità.

L’induzione consiste in una forma di interferenza psichica, che si realizza mediante persuasione o approfittamento, nel senso che il soggetto agente deve giovarsi delle particolari condizioni di vulnerabilità del soggetto passivo al fine di carpire un consenso che in situazioni normali non sarebbe prestato. La condotta d’induzione deve produrre il compimento di un atto da parte dell’incapace: quest’atto deve a sua volta implicare qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannosi.

La giurisprudenza sul tema è chiara (Corte d’App. Milano Sent. n. 4672/2019; Cass. sent. del 9.05.2019 n. 19834), ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Quindi perché sussista il delitto di circonvenzione di incapaci di cui all’art. 643, devono configurarsi: una minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo; l’induzione a compiere un atto che comporti effetti giuridici dannosi per il soggetto passivo o i terzi; l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo.

In merito all’individuazione del bene giuridico tutelato dal dettato normativo si fronteggiano principalmente due orientamenti: da un lato, un orientamento patrimonialistico che individua l’interesse giuridico tutelato dalla norma nell’integrità patrimoniale dell’incapace; dall’altro, un orientamento personalistico, secondo il quale il bene giuridico tutelato da questa norma coinciderebbe con la libertà di autodeterminazione dell’incapace.

Non manca, tuttavia, in dottrina, chi lo considera come reato plurioffensivo, lesivo cioè sia della libertà di autodeterminazione del soggetto incapace sia del suo patrimonio.

L’aggettivo indefinito “qualsiasi”, riferito letteralmente agli effetti giuridici dannosi, suggerisce una lettura capace di estendere l’incidenza del danno potenziale anche su interessi di natura non patrimoniale; è pacifico comunque che possano realizzare circonvenzione anche atti di natura non patrimoniale, come l’atto di matrimonio o il riconoscimento di un figlio naturale, quando dagli stessi possano discendere, anche se non direttamente, oneri patrimoniali.

Ultimamente, grande risalto mediatico ad un fatto avvenuto in Italia.

La decisione del GIP del Tribunale di Roma: Tanya Yashenko, l’amante del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, dovrà stare lontana da lui di almeno 200 metri; e non dovrà parlarci al telefono. Nota ai più la storia d’amore del principe e della sua compagna di 18 anni più giovane.

Lui l’aveva denunciata per avergli sottratto soldi e beni; sfruttando la fragilità esistenziale dell’uomo, certificata da uno psicologo. Giacomo Bonanno di Linguaglossa, oggi, descrive sé stesso in quei due anni di relazione “incapace di intendere” a causa del suo amore e dunque circuito da lei.

In merito alla dipendenza affettiva, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4592 del 9 febbraio 2022, evidenzia come sia una minorazione psichica tale da inficiare la capacità di autodeterminazione della vittima.

La Cassazione precisa che va osservato che nel caso in esame il tribunale ha dettagliatamente esposto le dichiarazioni delle testi C., Me. e R. che hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa la quale manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita e tra questi il cugino dell’odierno ricorrente. Il tribunale ha dato atto che la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva ictu oculi e non era immediatamente percepibile all’esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da chi entrava con la donna in un contatto più personale. Inoltre, con particolare riferimento alla vicenda da cui è scaturita l’imputazione contestata al capo B della rubrica, ha osservato che il teste B. il quale ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa. In conclusione la corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità e, dando atto della difficoltà di rilevare la fragilità psichica della M., ha ribadito che la riconoscibilità da parte di terzi dello stato di infermità o deficienza psichica non va intesa in senso assoluto, cioè da parte di qualunque estraneo ma come una condizione personale apprezzabile da chi instauri con la persona offesa una relazione significativa.

La suddetta condizione, unitamente al requisito dell’induzione, integra gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di circonvenzione di incapace.

Con la cennata ultima sentenza, innovativa in tema di circonvenzione, la dipendenza affettiva è divenuta “minorata capacità psichica” e, pertanto, chi ne approfitta per ottenere vantaggi, deve rispondere ai sensi dell’art. 643 C.p.

La Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, per poter ritenere integrata la circonvenzione di incapaci, è necessaria l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità della persona offesa, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti; precisa che se la deficienza psichica viene riconosciuta non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma “per il raffronto con persone dotate di maggiore capacità psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato”.

La Cassazione rileva come non sia necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oltre che oggettiva, anche riconoscibile ictu oculi da parte di tutti coloro che vengono in contatto con la persona offesa; è sufficiente che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la stessa una “relazione significativa ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva che costituisce uno dei presupposti del reato in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti”.

Il 643 c.p., spesso utilizzato in passato in ambito di rapporti tra giovani donne/uomini con soggetti anziani, oggi è il risvolto penale anche di casi che vanno sotto il nome di “Love Addiction” indica una condizione (psicopatologica) in cui c'è un bisogno esagerato dell'altro, che diventa indispensabile per dare un senso alla propria esistenza. Non è amore, ma una condizione che porta al sacrificio dei propri bisogni, desideri, necessità.

Non è sempre semplice discernere quando la cd. dipendenza affettiva può sconfinare in ambito penale e certamente, in fattispecie di questo tipo, è importante la presenza e l’assistenza di professionisti qualificati, avvocato e psicologo in primis.

Avv. Massimo Ambrosi

Dott. Edoardo Manucci