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Non visibilità della postazione di rilevamento del controllo elettronico della velocità: il verbale è illegittimo!

La recentissima Ordinanza n. 4007/2022 della Seconda Sezione Ordinaria Civile della Cassazione potrebbe aprire un solco in relazione alle sanzioni amministrative emesse per eccesso di velocità rilevato mediante controllo elettronico, solco già tracciato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 14/08/2009 n.300/A/1/10307/09/144/5/20/3 ma, puntualmente, di fatto rimasta inapplicata da parte dei giudici di merito, almeno sino alla pronuncia in esame.

Detta circolare statuisce espressamente che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.

La citata circolare specifica ma, in realtà, secondo gli Ermellini, non aggiunge nulla a quanto già previsto dall'art. 142, comma 6-bis Codice della Strada, ove si afferma espressamente che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”. Sul punto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, difatti, “tanto l'interpretazione letterale quanto l'interpretazione teleologica convergono verso la soluzione interpretativa fatta propria dal Ministero dell'Interno”.

Ebbene, disattendendo quanto previsto dalla legge e dalla menzionata circolare, sino alla recentissima ordinanza della Cassazione la maggior parte dei giudici di merito interpretava la proposizione “preventivamente segnalate e ben visibili”, riferita alle postazioni di controllo e contenuta nel predetto comma del codice della strada, quale una “dittologia sinonimica” per cui sarebbe sufficiente, per la regolarità dell'accertamento, la sussistenza dell'una (preventiva segnalazione) ovvero dell'altra (ben visibilità della postazione di controllo).

Di converso, la Cassazione ritiene che si tratti di due requisiti ben distinti, pertanto le postazioni di controllo, oltre a dover essere preventivamente segnalate, devono essere altresì ben visibili. I giudici del Tribunale Supremo si spingono addirittura oltre, affermando che una diversa interpretazione “finisce con risolversi in una interpretatio abrogans della norma là dove prescrive il requisito della visibilità delle postazioni di rilevazione della velocità”.

Peraltro, le due espressioni oggetto di analisi conseguono scopi diversi. Se la preventiva segnalazione ha come fine quello di consentire agli utenti della strada di essere informati della presenza di una postazione di controllo della velocità, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, la prescrizione afferente la visibilità della postazione di controllo della velocità ha quale obiettivo garantire agli automobilisti di essere posti in condizione di individuare la postazione, onde avere contezza del tempo e del luogo della segnalazione.

Viepiù, il doppio requisito richiesto dalla norma riguarda sia le postazioni fisse che quelle mobili, come asseverato dalla medesima Corte di Cassazione nella sentenza n. 29595/2021 (decisione afferente l'illegittimità delle sanzioni irrogate a seguito di rilevamento di velocità con lo strumento dello Scout Speed in mancanza del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione), ove si ribadisce che “le molteplici possibilità di impegno e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l'esonero dall'obbligo della preventiva segnalazione”. Di conseguenza, sulla scorta delle conclusioni contenute nell'ordinanza n. 4007/2022, deve ritenersi che le postazioni di controllo mobile non siano esonerate nemmeno dal requisito della visibilità, da assolvere con le modalità disciplinate dal Ministero dei Trasporti.

La fattispecie concreta, oggetto della pronuncia in esame, afferisce l'opposizione proposta da un utente della strada e relativa a un verbale di accertamento irrogato a seguito di rilevamento del controllo elettronico della velocità effettuato dall'interno di un'autovettura della Polizia Locale, in sosta e priva dei colori istituzionali, ma la predetta decisione deve ritenersi applicabile a tutte le circostanze in cui si rilevi la carenza di uno dei due requisiti sopra menzionati. Difatti, la Suprema Corte conclude affermando il seguente principio di diritto: “l'articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

Avv. Paride Moraldi