Può capitare di rimanere coinvolti in un sinistro stradale in cui il veicolo antagonista risulti sprovvisto di certificato assicurativo valido. Cosa fare in questi casi? Chi ti risarcirà?
L'organismo deputato al risarcimento del danno in situazioni simili, ovvero in altre specifiche situazioni espressamente previste dall'art. 283 Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n.209/2005), è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), attivo sin dal 1971 e istituito con la legge n. 990 del 1969, poi abrogata a seguito dell'entrata in vigore del mentovato D. Lgs. n. 209/2005. Il FGVS è gestito dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), una Spa italiana controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzione di Organismo di indennizzo italiano.
Il fondo di garanzia è costituito dai contributi versati annualmente dalle imprese assicurative in percentuale sui premi incassati per le polizze RCA mentre, concretamente, l'istruttoria del sinistro e l'erogazione dell'eventuale liquidazione per il risarcimento del danno vengono delegate ad una Compagnia assicurativa designata dall'Ivass e determinata in base al luogo di verificazione del sinistro (allo stato, per l'Abruzzo la compagnia competente è la Unipolsai Ass.ni Spa, per le Marche la Allianz Spa).
Le ipotesi di intervento del FGVS, che risarcisce il danneggiato entro i limiti del massimale previsto per legge (attualmente, per sinistro, € 6.070.000,00 per i danni alle persone ed € 1.220.00 per i danni alle cose), sono tassativamente disciplinate dall'art. 283 Codice Assicurazioni Private.
Difatti, è possibile attivare la procedura risarcitoria nelle seguenti ipotesi di sinistro:
- con veicoli o natanti non identificati, in tal caso i danni alla persona vengono integralmente risarciti mentre i danni a cose sono risarcibili, con l'applicazione di una franchigia di € 500,00, unicamente in caso di lesioni macropermanenti (superiori al 9% di IP) riportate dal danneggiato (art. 283, comma 1, lettera a));
- con veicoli o natanti non assicurati, in tali situazioni vengono risarciti integralmente sia i danni alle cose, sia i danni alla persona (art. 283, comma 1, lettera b));
- con veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, anche in detta circostanza vengono risarciti integralmente sia i danni alle cose, sia i danni alla persona (art. 283, comma 1, lettera d)).
Vi sono poi altre ipotesi, che possiamo definire residuali, in cui opera il FGVS, ovvero quelle relative a incidenti con veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (art. 283, comma 1, lettera c)), in caso di sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro stato dello Spazio Economico Europeo allorché l'evento si verifichi entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo (art. 283, comma 1, lettera d bis)) e in caso di sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283, comma 1, lettera d) ter). Nelle ipotesi appena menzionate, sia i danni a cose, sia i danni alla persona, vengono risarciti integralmente.
Ai sensi dell'art. 287 Codice delle Assicurazioni, la richiesta risarcimento del danno deve essere indirizzata all'impresa designata dall'Ivass su base territoriale nonché, contestualmente, alla CONSAP, sebbene titolare della legittimazione passiva ex comma 3 del citato articolo sia esclusivamente la compagnia assicurativa designata (la CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada può comunque facoltativamente intervenire nel processo), tranne nei casi previsti e disciplinati dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) in cui deve essere convenuto in giudizio altresì il responsabile del danno, nonché nel giudizio promosso a seguito di sinistro con veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa exart. 283, comma 1, lettera c), situazione quest'ultima in cui deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
In punto di onere probatorio è necessario fornire tutti gli elementi di prova utili alla ricostruzione dell'accaduto, compresi filmati di telecamere e schede di intervento 118, laddove presenti.
In caso di sinistro causato da veicolo non assicurato, qualora l'occorso sia stato rilevato da un'Autorità, il relativo rapporto dovrà contenere la contestazione ex art. 193 Codice della Strada irrogata per carenza di copertura assicurativa. La prova della mancata copertura per la RCA, comunque, può essere fornita, allorché non siano intervenute Autorità, tramite l'attestazione del Centro di Informazione Italiano incaricato di tenere un registro. Da quest'ultimo risultano: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi espressamente previsti dal Codice delle Assicurazioni private, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli e i mandatari per la liquidazioni dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione.
In caso di sinistro causato da veicolo non identificato,l'unico onere del danneggiato è quello di provare il verificarsi del fatto, anche esclusivamente mediante la produzione di dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo danneggiante.
Diversamente da quanto ritenuto in passato, sebbene debba essere fornita, in caso di presentazione di querela o di procedimento penale aperto d'ufficio, la copia dell'atto di chiusura del procedimento e i relativi atti, non è indispensabile la denuncia/querela del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite). Difatti, come è tornata a riaffermare di recente la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18097/2020, “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio visto che l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Qualora il sinistro sia cagionato da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario,in quanto provento di furto, ovvero prohibente domino, è necessario fornire anche la prova dello spossessamento del mezzo e la data della denuncia poiché, in tali situazioni, il FGVS interviene con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, data dalla quale perde efficacia la copertura assicurativa del veicolo immesso in circolazione contro la volontà del proprietario.
In conclusione, il fine del Fondo di garanzia per le vittime della strada è quello di tutelare gli utenti della strada che rimangono coinvolti in situazioni singolari ma non inconsuete.
Avv. Paride Moraldi