Per ovviare al pericolo di caduta di un rudere adiacente al proprio immobile, è opportuno preliminarmente richiamare l'azione di denuncia di danno temuto disciplinata dall'articolo 1172 c.c., a tenore del quale "il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L' autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali". Quindi, i presupposti per l'azione di denuncia di danno temuto sono: il pericolo di danno che deriva da una res ad un'altra, che non deve essersi dunque già verificato ma deve sussistere la probabilità che possa concretizzarsi in futuro; la prossimità e la gravità del danno stesso; il ragionevole timore in capo al terzo, inteso come timore attuale e probabile in considerazione di una valutazione che darebbe un "uomo medio".
Dal punto di vista strettamente procedurale, occorre precisare che il legittimato attivamente a proporre la denuncia di danno temuto è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, o il possessore, che ha ragione di temere che da qualsiasi cosa possa derivare un danno grave e prossimo alla cosa oggetto del diritto o del possesso. Il legittimato passivo è il proprietario, il possessore o chi ha la disponibilità della cosa dalla quale si presume che provenga la minaccia di danno ai beni altrui. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda in parola, questa deve inoltrarsi mediante ricorso - laddove si proponga prima della causa di merito- presso il giudice del luogo nel quale si trova l'edificio che rischia di essere danneggiato (ex art. 21 c.p.p), allegando tutte le circostanze che inducono a ritenere grave il danno potenziale, affinchè sia il giudice a valutare se dal pericolo paventato possa derivare un grave danno.
Alla luce di questi principi, in riferimento alla vicenda oggetto, si ritiene che siano integrati tutti i presupposti per un ricorso all'autorità giudiziaria ai fini della denunzia di danno temuto. Infatti, nel caso di specie, stante la mancata collaborazione dei proprietari del rudere, vi è un soggetto, proprietario di una abitazione beneficiaria del contributo per la ricostruzione post sisma del 2016, il quale risulta impossibilitato ad avviare i lavori- di un progetto già concluso ed approvato- per l'escusivo timore che il rudere adiacente alla propria abitazione possa, durante i lavori, improvvisamente crollare e provocare danni gravi a persone e/o cose.
Questo, anche in ragione del fatto che lo scopo della norma richiamata è quello di sanzionare l'inerzia di colui il quale ha omesso di espletare le attività necessarie per poter evitare l'insorgenza della situazione, o di rimuoverne la causa. Infine, considerato che la denunzia di danno temuto non è soggetta a termini di decadenza, proprio per le summenzionate ragioni, può essere presentata fino a quando il pericolo è in atto e in maniera indipendente dalla decorrenza dell'anno del suo inizio.
Peraltro la condotta omissiva del proprietario del rudere integra anche una fattispecie penale atteso che l'articolo 677 del codice penale testualmente prevede "Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309".
Viepiù.
Nell'ipotesi in cui il proprietario dell'immobile beneficiario dei contributi per la ricostruzione post sisma debba rispettare dei termini perentori per l'esecuzione dell'opera, pena la perdita del contributo, è opportuno, prima di procedere con la suindicata azione di danno temuto, che l'interessato faccia pervenire al vicino una diffida con la quale, oltre ad intimare l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, lo renda edotto di detto ulteriore aspetto, il tutto con riserva di agire per il risarcimento del danno.
Avv. Alfredo Bonanni