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Parcheggio della bicicletta nell’area condominiale.

Molto spesso all'interno di un Condominio si verificano discussioni sul fatto se un Condomino possa o meno lasciare parcheggiata la propria bicicletta nell'area condominiale.

Art 1102 c.c. USO DELLA COSA COMUNE

Al fine di poter rispondere al quesito, partiamo da un dato preliminare: ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".

Possono essere previste delle limitazioni all'uso del bene comune ove:

  • previste dall'atto di acquisto;
  • dal regolamento condominiale di origine contrattuale.

La Suprema Corte, con una sentenza ormai storica ma esplicativa ha sostanzialmente confermato il principio secondo il quale ciascun condomino è libero di godere del bene comune ma nel rispetto del diritto degli altri, nonché decoro, funzionalità e sicurezza del bene oggetto d'uso. Così testualmente ha statuito la Cassazione con la sentenza n. 28025 de 21 dicembre 2001 "in considerazione della peculiarità del condominio degli edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una comunione forzosa e di proprietà esclusive, il godimento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni è in funzione del diritto individuale sui singoli piani in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti fra condomini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, dovendo verificarsi - necessariamente alla stregua delle norme che disciplinano la comunione - che l'uso del bene comune da parte di ciascuno sia compatibile con i diritti degli altri (v. Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879). […] Con riferimento al condominio la norma consente, infatti, la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso. In altri termini, l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (v. Cass. 1 agosto 2001 n. 10453; 14 aprile 2004 n. 7044; Cass. 6 novembre 2008 n. 26737; Cass. 18 marzo 2010 n. 6546).»

POSSO QUINDI LASCIARE LA BICICLETTA, AD ES NEL CORTILE?

Richiamando il superiore articolo 1102 c.c. e ritenuto che

  • l’uso di parti comuni può avvenire a condizione che (i) sia consentito a tutti di fare un pari utilizzo della medesima area, (ii) non deve implicare un uso diverso dello spazio rispetto a quello a cui è destinato per natura;
  • il rispetto del pari altrui diritto,  non vuol dire salvaguardia dell'uso identico e contemporaneo (se, ad esempio, Sempronio monta un’antenna satellitare sul tetto dell’edificio, è chiaro che Mevio non potrà sistemare la sua nello stesso posto, ma ben potrà farlo in un altro, e così anche tutti gli altri condomini; in questo caso, quindi, non è violato il pari uso),


si ritiene che la bicicletta parcheggiata nell'area condominiale non "alteri la destinazione" e "non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso"  di talchè è diritto del condominio parcheggiarla negli spazi condominiali.

In ogni caso è importante anche l'individuazione dello "spazio condominiale" perché, ad esempio, l'androne di un palazzo non nasce quale parcheggio di bicilette ma, avendo quale destinazione naturale quella del transito delle persone per accedere agli appartamenti, in tal caso vi sarebbe un'alterazione della destinazione.

In ogni caso resta inteso che il Condomino deve evitare di occupare l'intero spazio condominiale e non deve recare pregiudizio al libero accesso di vetture e altri condomini.

Diversa è l'ipotesi in cui, invece vi sia una espressa limitazione imposta dal regolamento condominiale contrattuale (trattasi del regolamento redatto dal Costruttore dell'Immobile ed accettato all'atto della stipula del rogito ovvero all'unanimità). Non può, invece, imporre alcuna limitazione in tal senso il regolamente assembleare in quanto, questo, che è frutto della volontà della maggioranza dei condomini, può, esclusivamente, determinare le modalità di godimento del bene comune.

Ricordiamo, infine, che negli ultimi anni, anche diversi Regolamenti Regionali e Comunali consentono il parcheggio delle biciclette in cortile.

Avv. Alfredo Bonanni