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Incidente con un mezzo estero, il proprietario del veicolo italiano a chi dovrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie?

In un mondo sempre più frenetico e interconnesso, non di rado sulle nostre strade accade di imbattersi in veicoli immatricolati all'estero e assicurati con una Compagnia straniera. Una domanda sorge spontanea... nel caso in cui si rimanga coinvolti in un incidente con un mezzo estero, il proprietario del veicolo italiano a chi dovrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie?

In tali situazioni, al fine di uniformare e semplificare la procedura per ottenere il risarcimento del danno provocato da un mezzo estero, è stato istituito l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), ovvero l'Ente incaricato ex lege (artt. 125 e 126 Codice delle Assicurazioni Private) per la gestione dei sinistri cagionati, sul territorio nazionale, da veicoli stranieri. È il caso dei veicoli provenienti da Paesi rientranti all'interno dello Spazio Economico Europeo, dei veicoli immatricolati e assicurati in Paesi quali Svizzera, Regno Unito, Serbia, Andorra e Bosnia Erzegovina e dei mezzi provenienti da Paesi ricompresi all'interno del sistema della c.d. Carta Verde (Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Israele, Iran, Marocco, Moldavia, Repubblica di Nord Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina).

La richiesta di risarcimento, per mezzo della quale si potranno richiedere sia i danni materiali sia quelli fisici derivanti dall'occorso, dovrà quindi essere indirizzata all'UCI e dovrà contenere tutti i dati utili alla ricostruzione dell'evento nonché le generalità dei soggetti coinvolti e gli estremi della polizza assicurativa estera.

A tal punto l'UCI provvederà ad incaricare, per la trattazione della pratica risarcitoria, una compagnia assicurativa italiana, abituale corrispondente della Compagnia estera, che da quel momento in poi sarà l'esclusiva corrispondente con cui il danneggiato dovrà interfacciarsi nella fase stragiudiziale (N.B. gli atti interruttivi della prescrizione andranno indirizzati all'Ufficio Centrale Italiano).

La società italiana, in primo luogo, provvederà a controllare l'esistenza di una valida garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia estera indicata nella richiesta di risarcimento e ad accertare le responsabilità del sinistro.

Verificata la regolare copertura assicurativa del veicolo estero, la gestione del sinistro seguirà i dettami dell'art. 148 Codice Assicurazioni Private, con la particolarità che la formulazione dell'offerta risarcitoria (o la comunicazione del diniego di risarcimento) dovrà essere avanzata, in caso di soli danni materiali, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione da parte della società assicurativa ed entro 90 giorni qualora siano presenti anche lesioni personali.

Trascorsi i richiamati termini senza che la Compagnia abbia manifestato le proprie intenzioni, in caso di diniego, ovvero qualora non si ritenesse congrua l'offerta ricevuta, il danneggiato potrà far valere le proprie legittime istanze risarcitorie, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, dinanzi al giudice competente citando in giudizio l'UCI, nonché la Compagnia assicurativa estera, l'assicurato e il responsabile civile (tutti soggetti domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale Italiano).

Diversamente, qualora il diniego di risarcimento manifestato dalla Compagnia incaricata fosse fondato sulla carenza di copertura assicurativa del veicolo straniero che ha cagionato l'evento, il danneggiato potrà rivolgere le proprie istanze al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, organismo di indennizzo di cui parleremo prossimamente.

Avv. Paride Moraldi